L’ordinanza di demolizione non richiede comunicazione di avvio né motivazione sull’affidamento (TAR Emilia-Romagna n. 944 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione che dia conto della ponderazione degli opposti interessi, anche quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e il titolare attuale non ne sia responsabile. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è possibile scomporre i singoli interventi per negarne l’assoggettabilità alla sanzione. L’inerzia dell’Amministrazione, anche se protratta, non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario dell’opera realizzata sine titulo.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune di Rimini aveva ordinato la demolizione di numerose opere abusive realizzate su un’area destinata ad attività di noleggio e vendita camper: strutture metalliche, tettoie, manufatti prefabbricati e una pavimentazione in blocchetti di cls per una superficie stimata di circa 4.550 mq. Gli interessati deducevano che il piazzale era stato realizzato nel 1996 sulla base di una D.I.A. e che le altre opere risalivano a epoca antecedente al sopralluogo del 2012, rimasto senza seguito. Sostenevano pertanto la legittimità delle opere, l’affidamento ingenerato dal comportamento dell’Amministrazione e la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, rigettando congiuntamente i motivi in quanto connessi. In primo luogo, ha escluso che le opere potessero essere considerate precarie o manutentive: esse hanno prodotto un’alterazione stabile e permanente del territorio, in zona agricola, richiedendo il previo rilascio del permesso di costruire. La D.I.A. del 1996 era inconferente perché aveva ad oggetto un parcheggio, mentre le opere contestate risultavano diverse per dimensioni, consistenza e natura.

Il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione dell’abuso deve essere complessiva: il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto, non dal singolo intervento considerato atomisticamente. Ha quindi respinto la tesi dei ricorrenti che tendeva a separare le singole realizzazioni per negarne l’assoggettabilità alla sanzione.

Quanto al vizio procedimentale, il TAR ha ricordato che l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento: la partecipazione del privato non avrebbe comunque potuto determinare un esito differente. L’Amministrazione aveva peraltro consentito nella specie la partecipazione alla fase istruttoria, e la violazione delle norme sul procedimento non comporta annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Infine, la sentenza ha escluso ogni affidamento tutelabile: l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere non è idonea a rendere legittima l’edificazione sine titulo né a radicare un’affidamento di carattere legittimo, tanto più che la realizzazione di un’opera abusiva concretizza una volontaria azione contra legem. Il provvedimento impugnato recava peraltro congrua motivazione, non essendo richiesta alcuna ponderazione degli interessi trattandosi di atto vincolato e doveroso, anche a distanza di tempo dall’abuso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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