Esecuzione del giudicato retributivo docenti e commissario ad acta prefettizio (TAR Lazio n. 247 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la condizione di procedibilità è integrata dal decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato il mancato adempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina del Prefetto quale organo commissariale risponde al criterio di effettività della tutela esecutiva. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina l’accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente per i periodi di supplenze brevi documentati dai certificati di servizio. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.718,22, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata. Il Ministero non ha corrisposto quanto liquidato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come ammissibile e fondato, muovendo dalla verifica dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza di condanna risultava passata in giudicato ed era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione.

Da quella notificazione il TAR ha fatto decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine è spirato senza che risultasse alcun adempimento. Da qui la sussistenza della condizione di procedibilità prevista ex lege e l’ammissibilità del ricorso.

Nel merito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. L’ordine è modulato su un termine certo, funzionale a rendere effettiva la tutela esecutiva già riconosciuta.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà di delega. L’organo commissariale dovrà provvedere all’integrale esecuzione della sentenza, in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell’inutile decorso del primo termine.

Il ricorso è stato accolto nei sensi della motivazione. Le spese di lite, liquidate in euro 800 oltre IVA, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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