La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Sicilia n. 2780 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Egli può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo egli è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Messina le aveva negato l’iscrizione ad un anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, unitamente alla nota di rigetto dell’istanza di trasferimento e alla omessa pubblicazione del relativo bando. La ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti, previa sospensione, e l’adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei.
Costituitasi l’Amministrazione per il rigetto, il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 174 del 2021. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente depositava atto con cui rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva il passaggio in decisione sulla base degli scritti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato, svoltasi con le modalità dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., dopo che il difensore aveva presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto ed era stato considerato presente ad ogni effetto ai sensi dell’art. 13-quater disp. att. cod. proc. amm.
La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo dinanzi alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il Tribunale ha osservato che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Egli può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
Da ciò deriva che il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, egli è tenuto alla declaratoria di improcedibilità tutte le volte in cui il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio ha richiamato sul punto una pluralità di precedenti conformi: TAR Lazio, Roma, sez. IV bis, n. 6724 del 2024; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2281 del 2024; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 337 del 2024. Ha quindi definito il giudizio in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa hanno giustificato l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. Il Tribunale ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi degli artt. 2-septies e 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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