Ordine di demolizione al proprietario non autore dell’abuso in area vincolata (TAR Toscana n. 320 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere abusive va rivolto anche al proprietario del fondo che non ne sia autore, il quale è tenuto a darvi esecuzione ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il diniego di condono fondato sul parere negativo della commissione paesaggistica è adeguatamente motivato quando richiama il corredo fotografico e descrive l’estensione dell’abuso, l’incongruità dei materiali e la disordinata disposizione dei manufatti. La compatibilità paesaggistica non dipende dalla visibilità delle opere da punti esterni, poiché la compromissione dei valori tutelati sussiste anche in aree schermate da muri o vegetazione. La preventiva compromissione del contesto ad opera di interventi precedenti non giustifica ulteriori deturpazioni. Il Comune non è tenuto a indicare, nel diniego di sanatoria, prescrizioni di adeguamento al contesto paesaggistico.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico in Firenze lo aveva concesso in locazione a una società. Il conduttore realizzò sul fondo un insieme di locali e tettoie adibiti ad attività imprenditoriale, in assenza di titoli edilizi e in contrasto con il vincolo. Nel 1987 il proprietario presentò istanza di condono per sanare le opere. Il Comune di Firenze respinse l’istanza e, con la stessa ordinanza, ingiunse la demolizione e il ripristino.

Il proprietario impugnò il diniego e l’ordine di demolizione davanti al TAR Toscana. Analogo ricorso propose la locataria. I due giudizi, per connessione, sono stati riuniti e decisi con un’unica sentenza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso del proprietario contestava la destinazione dell’ordine di demolizione a chi non aveva realizzato le opere. Il Collegio richiama il chiaro dettato dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001: l’ingiunzione va rivolta anche al proprietario, il quale è tenuto a eseguirla ancorché non sia autore dell’abuso. Il motivo è quindi infondato.

Quanto all’avvertimento di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, il TAR rileva il difetto di interesse attuale. Al momento dell’adozione dell’atto l’acquisizione costituiva una mera eventualità, dipendente dal comportamento successivo del proprietario e dalla materiale possibilità di eseguire l’ordine.

Il secondo motivo censurava il parere negativo della commissione paesaggistica per genericità e travisamento, sostenendo la non visibilità delle opere. Il Collegio ritiene la censura priva di pregio: la motivazione va letta insieme al corredo fotografico richiamato, dal quale emerge che i manufatti occupano una vasta area e consistono in lamiere e baracche addossate l’una all’altra. Richiamando Cons. Stato sez. II n. 5663/2020, il TAR afferma che la compatibilità paesaggistica non è questione di maggiore o minore visibilità, ma di rispetto dei criteri e delle modalità di costruzione imposti dal vincolo.

Analoga sorte segue il ricorso della locataria. La doglianza di motivazione apodittica è respinta perché, alla luce della documentazione fotografica, la discordanza delle opere assume connotazione specifica e non richiede diffusa dissertazione. Quanto alla schermatura da muro di cinta e vegetazione, il Collegio osserva che la compromissione dei valori paesaggistici, specie se riguarda aree di ragguardevoli dimensioni, sussiste a prescindere dalla visibilità esterna: non è consentito creare zone franche all’interno del vincolo con il pretesto della schermatura.

Il TAR respinge anche la censura sulla già intervenuta antropizzazione della zona, richiamando Cons. Stato sez. VI n. 2410/2013: la compromissione pregressa non giustifica ulteriori deturpazioni. Infine, il richiamo al principio di proporzionalità è disatteso, poiché il legislatore non impone al Comune di indicare nel diniego di sanatoria le prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato. I ricorsi riuniti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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