Silenzio della Prefettura sull’accoglienza e revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 3041 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere in via provvedimentale sull’istanza di assegnazione delle misure di accoglienza non è adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né rigetta la pretesa dell’interessato. Il giudizio di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio non si fonda sulla manifesta infondatezza della pretesa e non giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Accertata la fondatezza della pretesa, la declaratoria di inammissibilità deve essere riformata e il beneficio confermato. Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione dell’inerzia protratta fino alla definizione del giudizio di appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura l’assegnazione delle misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione non aveva risposto, limitandosi a comunicare l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, da soddisfare secondo disponibilità.

Il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio, facendo derivare da tale declaratoria la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado. Nelle more del giudizio di appello l’amministrazione ha esitato l’istanza in senso satisfattivo. L’appellante ha quindi insistito per la riforma del solo capo relativo al patrocinio e per la condanna alle spese del doppio grado. La competente Commissione presso il Consiglio di Stato aveva nel frattempo negato l’ammissione al beneficio per il grado di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello relativo al capo che ha revocato l’ammissione al patrocinio per il primo grado. La sentenza impugnata non ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma inammissibile all’esito di un ragionamento articolato. Assume pertanto rilievo assorbente la fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e, con essa, l’erroneità di quel ragionamento.

La Sezione ribadisce un orientamento consolidato: l’obbligo di agire in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto con un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. L’inserimento in elenco secondo disponibilità rientra in tale categoria. Il principio è richiamato da una pluralità di pronunce della Sezione, tra cui le ordinanze nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025 e la sentenza n. 8670/2025.

Tale conclusione si impone a maggior ragione dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, richiamata dalle successive pronunce della Sezione n. 10304/2025 e n. 302/2026. Il quadro unionale conferma la necessità di una risposta effettiva e tempestiva sull’istanza di accoglienza, non sostituibile da una mera presa d’atto dell’attesa.

In ragione della fondatezza della pretesa, le spese del doppio grado sono poste a carico dell’amministrazione secondo la regola della soccombenza, valorizzando che l’inerzia si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello. Il Collegio accoglie anche la richiesta di riforma del decreto della Commissione che aveva escluso il beneficio per il grado di appello, in quanto fondata sul presupposto delle prospettazioni manifestamente infondate, venuto meno. L’appellante è definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi; il pagamento delle spese è eseguito a favore del capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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