Divieto prefettizio di detenzione armi e remissione della querela (TAR Piemonte n. 137 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui il Prefetto vieta la detenzione di armi hanno natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria di difesa della legalità. Il potere di cui all’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 richiede la sola esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi: sufficiente il riferimento a persone ritenute capaci di abusarne. Il giudizio sottostante non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità del soggetto, espresso con ragionamento induttivo e probabilistico e assistito da un attendibile grado di verosimiglianza. La remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non precludono all’Amministrazione la valutazione autonoma dei fatti storici, incidendo esse solo sulla procedibilità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente, già convivente di una donna che nel 2019 lo aveva denunciato per molestie e atti persecutori, è stato raggiunto da un decreto con cui il Prefetto ha vietato la detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente. Pochi mesi prima, a seguito della segnalazione dell’Arma, erano stati sequestrati presso l’abitazione una pistola, munizioni e il libretto personale della licenza di porto di fucile.
Richieste ed ottenute la remissione della querela e l’archiviazione in sede penale, il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio e il successivo decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990, degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza di motivazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura cautelare e preventiva dei provvedimenti che vietano la detenzione di armi. Richiamando il costante orientamento del Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4420, 20 gennaio 2023, n. 724 e il parere della Sez. I, 30 maggio 2023, n. 797, il Tribunale esclude che occorra dimostrare un abuso già commesso: non esiste un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, poiché la regola generale è il divieto di detenere strumenti atti ad offendere.
Su questa base l’art. 39 del R.D. n. 773/1931 si accontenta di elementi che fondino una mera previsione ragionevole di uso improprio. Il giudizio richiesto al Prefetto non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità: più rigoroso del primo, perché può basarsi anche su situazioni prive di condanna penale o misura di pubblica sicurezza.
La valutazione è ampiamente discrezionale e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza tipica dell’accertamento penale, ma solo un attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738; 14 maggio 2025, n. 4120; 17 dicembre 2025, n. 10009).
Il Tribunale affronta poi il nodo della remissione della querela e dell’archiviazione. Esse valgono sul piano della procedibilità, ma non elidono la commissione del fatto sul piano storico, poiché l’archiviazione non impedisce una autonoma valutazione amministrativa sulla personalità del detentore di armi. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, nn. 8392 e 8393, 21 dicembre 2022, n. 11175, TAR Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2017, n. 731, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 9 dicembre 2025, n. 7952 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 93.
L’Amministrazione non è tenuta a svolgere un’inchiesta sostitutiva di quella penale, ma a compiere una valutazione prognostica sugli indizi raccolti. Il deferimento per un reato di particolare allarme sociale, quale quello nei confronti della ex convivente, non consente di dissipare i dubbi sull’affidabilità e sul rischio di abuso. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con spese compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.