Rinuncia al ricorso inammissibile se il ricorso è irricevibile (TAR Calabria n. 1254 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., presuppone che il ricorso sia stato ritualmente introdotto e validamente instaurato e che il processo si presenti idoneo a concludersi con una decisione nel merito. Ove il ricorso sia irricevibile per tardivo deposito, con conseguente arresto del processo a una declaratoria di rito, la rinuncia è inammissibile e improduttiva di effetti. Il termine di deposito del ricorso nel rito camerale, dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., è perentorio e la sua violazione va rilevata anche d’ufficio ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.. Il termine di costituzione in giudizio dell’amministrazione ex art. 46, comma 1, c.p.a. ha invece natura ordinatoria, con la conseguenza che dal suo superamento non discende alcuna preclusione processuale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune su una istanza di rilascio di concessione in sanatoria e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. L’amministrazione si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito nel termine perentorio, come dimezzato dall’art. 87, comma 3, c.p.a..
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2024 la causa veniva rinviata su istanza del ricorrente. Questi depositava il 12 giugno 2024 atto di rinuncia al ricorso, notificato all’amministrazione, sostenendo la tardività della costituzione del Comune e chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune replicava con memoria del 19 giugno 2024, deducendo la tempestività della propria costituzione. La causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la tardività della memoria difensiva del Comune, depositata il 19 giugno 2024 in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ne dichiara l’inutilizzabilità.
È invece tempestiva la costituzione in giudizio dell’amministrazione: il termine di sessanta giorni dell’art. 46, comma 1, c.p.a. ha natura ordinatoria, come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 25 ottobre 2023, n. 15855/2023), e il suo superamento non produce preclusioni processuali. La diversa tesi del ricorrente, che riteneva dimezzato anche tale termine, non è condivisa.
Passando all’eccezione di irricevibilità, il Collegio la ritiene fondata. Nel rito camerale applicabile alla materia del silenzio, il ricorso va depositato entro quindici giorni dalla notificazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.. Il ricorso era stato notificato il 19 luglio 2023 e depositato il 15 settembre 2023, quando i quindici giorni erano già scaduti il 3 settembre 2023, considerata la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto. La violazione del termine perentorio è quindi accertata per tabulas.
Ne deriva la declaratoria di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., che impone al giudice di rilevarla anche d’ufficio. Quanto alla rinuncia depositata il 12 giugno 2024, il Collegio ne afferma l’inammissibilità: l’art. 84 c.p.a. postula un ricorso ritualmente introdotto e un processo idoneo a concludersi nel merito, mentre nella specie il processo si arresta a una declaratoria di rito. La rinuncia resta perciò improduttiva di effetti.
Le spese sono compensate, anche in ragione della tardività della memoria con cui il Comune chiedeva la condanna alla rifusione.
Nota della Redazione
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