Divieto di detenzione armi e sospensione dal servizio: legittimo il provvedimento prefettizio (TAR Marche n. 330 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ha natura precauzionale e preventiva e non comporta l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi non richiede un concreto e accertato abuso, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto. Lo stato di salute psico-fisico e la sospensione cautelare dal servizio costituiscono presupposti non irragionevoli del divieto, il cui scrutinio di legittimità va operato con riferimento ai presupposti esistenti al momento dell’emanazione. L’adozione di un nuovo atto non meramente confermativo, frutto di rinnovata istruttoria, determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto originario per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale superiore della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento del Dirigente dell’Area 1 bis della Prefettura di Ancona dell’8 luglio 2008, con cui gli era stato fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, disposto il ritiro delle armi detenute e intimata la cessione entro novanta giorni, pena la confisca. L’atto era motivato con riferimento alle condizioni di salute del ricorrente e al forte indizio negativo sulla sicurezza dell’uso delle armi.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 per insussistenza dei presupposti, trattandosi di situazione transitoria controllata da specialisti, e la violazione della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 452/2008, disponendo una rinnovata valutazione. Con provvedimento del 22 ottobre 2008 l’Amministrazione confermava il divieto, motivando anche in ragione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio intervenuta per la pendenza di procedimento penale. Avverso tale secondo atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità del ricorso introduttivo. La conferma impugnata con i motivi aggiunti non è meramente confermativa, essendo frutto di rinnovata istruttoria e recando motivazione più ampia. Il precedente divieto non ha, dunque, efficacia lesiva e difetta l’interesse al suo annullamento, posto che il bene della vita perseguito sarebbe comunque precluso dall’atto successivamente emanato.
Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha esaminato la questione della comunicazione di avvio del procedimento. Melius re perpensa rispetto all’ordinanza cautelare n. 452/2008, il Collegio ha affermato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il divieto di detenzione delle armi, per la sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzato dall’urgenza e non comporta l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. La mancata comunicazione non è quindi in grado di invalidare il provvedimento, tanto meno nel caso esaminato, in cui l’atto è esito di un riesame disposto in sede cautelare.
Quanto all’atto endoprocedimentale della Questura richiamato nel provvedimento, il TAR ha osservato che trattasi di atto interno al procedimento, che nulla aggiunge alle motivazioni dell’atto prefettizio definitivo. Le motivazioni poste a base del divieto — il pregresso stato di salute psico-fisico e la sospensione discrezionale dal servizio — non paiono né manifestamente irragionevoli o illogiche, né frutto di palese istruttoria carente o di travisamenti in fatto. L’esercitato potere tecnico discrezionale non è dunque sindacabile in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha poi scrutinato il documento dell’Ospedale militare, ritenuto dal ricorrente prova della propria idoneità: nella sua laconicità esso non permette di desumere l’affidabilità nell’uso delle armi, potendosi solo supporre l’idoneità al servizio. Poiché la detenzione di armi era legata al servizio militare, la sospensione cautelare da tale servizio implicava la non illogica sospensione dall’autorizzazione. Il TAR ha ribadito che il divieto non implica un concreto e accertato abuso, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione. L’operato prefettizio è stato improntato a massima prudenza, nel bilanciamento tra aspirazione del privato e tutela della sicurezza pubblica. Il giudizio di affidabilità resta comunque modulabile nel tempo.
Per tali ragioni il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti rigettati, con compensazione delle spese in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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