Potere di ordinanza in materia antincendio portuale spetta all’Autorità portuale (TAR Marche n. 331 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sicurezza integrativa antincendio in ambito portuale il potere di ordinanza spetta all’Autorità portuale, e non alla Capitaneria di Porto, in forza dell’art. 6, comma 4, lett. a), l. n. 84/1994. La Capitaneria che adotti un provvedimento autorizzatorio in tale settore incorre in incompetenza relativa, causa di annullabilità ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990, non di nullità per difetto assoluto di attribuzione. L’autorizzazione all’autoproduzione del servizio antincendio presuppone la titolarità di una concessione demaniale marittima o di servizi, non essendo equipollente la mera autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994. L’interpretazione restrittiva è imposta dalla riserva istituzionale del servizio antincendio al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività di servizio antincendio nel porto di Ancona con personale specializzato. A seguito di accesso agli atti apprende che la Capitaneria di Porto ha autorizzato la società controinteressata, operante come terminalista per imbarco e sbarco di containers, all’esercizio in autoproduzione del servizio integrativo antincendio con il provvedimento n. 79 del 2008.

La ricorrente impugna tale autorizzazione, unitamente all’ordinanza della Capitaneria n. 76/2006 nella parte in cui ritiene sufficiente un generico corso di qualificazione per il personale addetto. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare e la costituzione delle amministrazioni e della controinteressata, la causa giunge alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riconosce anzitutto l’interesse all’azione della ricorrente, poiché l’autorizzazione all’autoproduzione ha ridotto le sue chance di fatturato. Respinge poi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, perché le censure attengono alla fase autorizzativa e non a quella esecutiva del servizio.

Nel merito il Collegio riqualifica il primo motivo. Sebbene la ricorrente deduca incompetenza assoluta, nella specie ricorre incompetenza relativa: Capitaneria e Autorità portuale operano nel medesimo settore portuale marittimo, unitariamente ordinato. Manca dunque il difetto assoluto di attribuzione che darebbe luogo a nullità ex art. 21 septies l. n. 241/1990; l’atto è annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1.

Il Tribunale esclude che l’interpretazione delle norme distributive delle competenze possa essere demandata a una delle amministrazioni contendenti. Le statuizioni degli organi centrali della Capitaneria hanno natura di mere circolari interpretative, non vincolanti per altri rami dell’amministrazione, per i privati né per il Giudice.

Richiamando l’insegnamento del TAR Liguria n. 195 del 2021 e la conferma del Cons. Stato n. 3227 del 2022, il Collegio afferma che l’art. 6, comma 4, lett. a), l. n. 84/1994 attribuisce all’Autorità portuale il potere di ordinanza anche in materia di sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività portuali. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri.

In via incidentale il Tribunale rileva la fondatezza di parte del secondo motivo. L’ordinanza n. 79/2008 condiziona l’autorizzazione all’autoproduzione alla previa esistenza di concessioni demaniali o di servizi. La controinteressata non ha prodotto tali provvedimenti e invoca l’equivalenza con l’autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994. L’equiparazione non è condivisibile: manca il provvedimento ampliativo e la distinzione ontologica e normativa tra concessione e autorizzazione impedisce un’interpretazione analogica, tanto più in materia di sicurezza e a fronte della riserva del servizio al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Segue l’annullamento dell’autorizzazione e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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