Peculato e dipendente postale: qualifica solo per il risparmio postale (Cass. pen. Sez. VI n. 41696 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di Poste Italiane s.p.a. riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio solo quando sia addetto alla vendita e gestione dei prodotti della raccolta del risparmio postale, ossia libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi. Al di fuori di tale attività, le restanti operazioni di bancoposta non assumono connotazione pubblicistica e non fondano la qualifica soggettiva richiesta dall’art. 314 cod. pen. Ne consegue che l’appropriazione, mediante artifici e raggiri, di somme depositate su conti correnti, carte Postepay o libretti di deposito ordinario non integra il delitto di peculato, ma altra ipotesi di reato, con esclusione dell’applicabilità della misura interdittiva di cui all’art. 289 cod. proc. pen., non operando la deroga del secondo comma in difetto della qualifica e della procedibilità per un delitto contro la pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il difensore di una dipendente di uffici postali ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello contro il provvedimento del GIP applicativo della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio. Alla ricorrente si contestano plurime appropriazioni di somme riferite a correntisti degli uffici presso cui prestava servizio, qualificate come peculato e falso.

La difesa contesta, tra l’altro, la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sostenendo che le somme non provenivano dalla raccolta del risparmio postale, ma da conti correnti, carte Postepay e libretti di deposito ordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi processuali. Il motivo sull’omessa notificazione dell’avviso di deposito al codifensore è infondato: dall’esame degli atti l’omissione risulta, ma i difensori assistettero all’interrogatorio preventivo, proposero istanza di riesame con atto cointestato e ricevettero regolare avviso dell’udienza. Il ritardo della notifica non determina la perdita di efficacia della misura, poiché ai sensi dell’art. 309, comma 3, cod. proc. pen. il termine per il riesame decorre per il difensore dalla notifica stessa.

Parimenti infondato è il motivo sull’omessa indicazione del termine di durata. L’art. 289 cod. proc. pen. non impone l’indicazione del termine, trovando applicazione la regola generale dell’art. 308, comma 2, cod. proc. pen.: la durata è quella massima di dodici mesi, salvo termine diverso o rinnovazione. L’omissione non rientra tra le cause di nullità tassativamente previste dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riferibili alla sola misura coercitiva per esigenze probatorie.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ha applicato erroneamente i principi delle Sezioni Unite n. 34036 del 29.05.2025, che riconoscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’operatore addetto alla vendita e gestione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, attività connotata in senso pubblicistico.

Nel caso concreto la ricorrente non era addetta alla raccolta del risparmio postale e nessuna contestazione riguardava fondi su libretti di risparmio o buoni fruttiferi. Le condotte avevano ad oggetto carte Postepay, conti correnti e un libretto di deposito ordinario, con appropriazione di somme di cui l’indagata non aveva il possesso in ragione dell’ufficio, ma che si procurava di volta in volta in modo fraudolento, carpendo dati e documenti dei clienti e compiendo operazioni non autorizzate.

Esclusa la configurabilità del peculato e considerati i limiti di pena per le misure interdittive, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella genetica, dichiarando cessata la misura interdittiva applicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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