Omessa valutazione di memorie difensive: nessuna nullità, rileva solo la motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 30441 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità del provvedimento, ma può incidere sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione, purché l’argomento trascurato rivesta carattere di decisività. L’art. 121 cod. proc. pen. distingue tra memorie e richieste: la richiesta amplia l’ambito della decisione, la memoria quello dell’argomentazione. Ne consegue che l’omessa pronuncia su una richiesta può fondare il vizio di omessa decisione, mentre la mancata trattazione di un argomento può integrare il vizio di motivazione solo se decisivo. La parte che deduce l’omessa valutazione di memorie ha l’onere di indicare, a pena di genericità del motivo, l’argomento decisivo non valutato dal giudice.

Il Fatto

Il Questore di Bari imponeva al ricorrente le prescrizioni previste dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, con provvedimento notificato il 16.03.2025. Il pubblico ministero richiedeva la convalida nel termine di 48 ore e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 19.03.2025, convalidava il provvedimento questorile.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso esame della memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il 18.03.2025, quindi entro il termine di 48 ore dalla notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, la memoria difensiva risultava tempestivamente inviata e consegnata. Il presupposto fattuale del provvedimento impugnato è dunque erroneo sul punto.

Tale constatazione non conduce però all’annullamento. La Corte richiama un orientamento consolidato (Sez. III n. 23097 del 2019, Sez. III n. 5075 del 2017, Sez. II n. 14975 del 2018, Sez. V n. 4031 del 2015) secondo cui l’omessa valutazione di memorie difensive non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, che deve considerare attentamente le ragioni difensive.

Il fondamento è nella morfologia delle impugnazioni e nella natura delle memorie: l’art. 121 cod. proc. pen. distingue le memorie dalle richieste. La richiesta, tramite il petitum, amplia l’ambito della decisione; la memoria, tramite l’argumentum, amplia l’ambito dell’argomentazione. L’omessa decisione su una richiesta può fondare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può integrare il vizio di motivazione solo se riveste carattere di decisività.

La Corte ribadisce inoltre (Sez. V n. 24437 del 2019) che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie ha l’onere di indicare, a pena di genericità, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice.

Nel caso concreto il ricorrente si limita a contestare la riconducibilità delle condotte, per difetto di riscontro probatorio, senza individuare specificamente l’elemento decisivo trascurato. Il Giudice di merito ha invece diffusamente argomentato sull’attribuibilità della condotta, richiamando l’informativa e le immagini delle telecamere di sorveglianza, e ha considerato anche la diversa ricostruzione difensiva. Il ricorso è pertanto infondato, con conseguente condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *