Diffamazione aggravata dal fatto determinato: incompetenza del tribunale e trasmissione degli atti (Cass. pen. Sez. V n. 39797 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffamazione aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato, prevista dall’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., rientra nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000. Il giudice togato deve dichiarare la propria incompetenza in ogni stato e grado del processo, in deroga al regime ordinario degli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., secondo l’art. 48 d.lgs. n. 274/2000. Il criterio della perpetuatio iurisdictionis opera solo se il reato è stato correttamente attribuito al giudice togato ab origine. Rilevata l’incompetenza, la sentenza è annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il delitto di diffamazione aggravata di cui agli artt. 81 cpv. e 595, commi 1 e 2, cod. pen., lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 595 cod. pen. e degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 52 d.lgs. n. 274/2000. Ha eccepito l’illegalità della pena, perché la fattispecie aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato appartiene alla competenza del giudice di pace. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi la corretta individuazione del giudice competente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’imputazione e dal contenuto della sentenza impugnata. Da essi emerge in modo inequivocabile che è stata contestata e ritenuta una fattispecie di diffamazione aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato. Tale fattispecie rientra, per espressa previsione dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, nella competenza per materia del giudice di pace.
Da questa qualificazione discende l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28909 del 2018. L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 274/2000, in deroga al regime ordinario degli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen..
La Corte richiama altresì il criterio della perpetuatio iurisdictionis, elaborato dalle Sezioni Unite n. 28908 del 2018. Esso preserva la competenza del giudice togato solo quando il reato gli sia stato correttamente attribuito ab origine e la riqualificazione derivi da acquisizioni probatorie sopravvenute. Nel caso concreto la diffamazione contestata rientrava fin dall’origine nella competenza del giudice di pace: manca dunque il presupposto per conservare la competenza del Tribunale.
Ne consegue che il Tribunale non poteva conoscere del reato. La Corte dichiara l’incompetenza del giudice togato e, in accoglimento del ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Gli atti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per le proprie determinazioni.
Nota della Redazione
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