Divieto di incarichi dirigenziali ai dipendenti in quiescenza e difetto di interesse (Cons. Stato n. 1811 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 per le pubbliche amministrazioni e per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, incide sulle condizioni dell’azione e segnatamente sull’interesse a ricorrere, non sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare prioritariamente le questioni di rito rispetto a quelle di merito e può rilevare d’ufficio il difetto di interesse, senza necessità del preavviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.. Una pronuncia di accoglimento sarebbe inutile, perché in sede di rinnovazione l’amministrazione sarebbe comunque tenuta a escludere l’istante in ragione del divieto. Il carattere vincolato della determinazione consente all’amministrazione di dimostrare in giudizio che il risultato non avrebbe potuto essere diverso. L’equiparazione dei gradi militari alle qualifiche delle altre pubbliche amministrazioni non opera in via automatica.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza, partecipava alla procedura indetta con avviso pubblico del 2 febbraio 2023 dall’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale per il conferimento a tempo determinato di un incarico di dirigente amministrativo. L’amministrazione ne disponeva la non ammissione con comunicazione del 23 marzo 2023, poi approvava la graduatoria e conferiva l’incarico a un’altra candidata.
L’ufficiale impugnava davanti al TAR Veneto la comunicazione di esclusione, le deliberazioni conseguenti e, in via subordinata, il bando. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il ricorrente era già in quiescenza al momento della procedura e che il divieto normativo gli precludeva comunque l’incarico. Contro questa pronuncia è proposto appello al Consiglio di Stato, con sette motivi che investono il rito, la motivazione postuma e il merito della valutazione comparativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo con cui l’appellante contesta la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per essere stata dichiarata l’inammissibilità senza preavviso alle parti. Il motivo è infondato. Il primo giudice ha correttamente applicato l’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che vieta alle amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza e di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi.
La questione attiene al difetto di interesse e non al merito dell’atto: è quindi rilevabile d’ufficio e non richiede la comunicazione preventiva alle parti. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2014, secondo cui il giudice deve definire prioritariamente le questioni di rito rispetto a quelle di merito e, tra le prime, i presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione. Del resto, una pronuncia di accoglimento sarebbe priva di utilità, perché l’amministrazione sarebbe comunque tenuta a escludere l’istante in forza del divieto.
Respinta la censura di integrazione postuma della motivazione, il Collegio osserva che il carattere cogente e vincolato del divieto consente all’amministrazione di dimostrare in giudizio, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che la determinazione non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata.
Nel merito, la Corte esclude che l’equiparazione tra gradi militari e qualifiche delle forze di polizia, prevista dall’art. 632 d.lgs. n. 66/2010, comporti un’equiparazione automatica alle qualifiche delle altre pubbliche amministrazioni: il transito nei ruoli civili richiede specifiche procedure di inquadramento. Il richiamo al principio di massima partecipazione è inconferente, trattandosi di procedura lato sensu concorsuale e non concorrenziale, in cui l’amministrazione può legittimamente fissare i requisiti di partecipazione.
Quanto alla comparazione tra curricula, ogni confronto è inconferente, perché l’esclusione, immune da vizi, privava in radice l’appellante della possibilità di essere valutato. Infine, non sussiste disparità di trattamento, poiché il vizio postula l’identità delle situazioni, mentre sono ontologicamente diverse quelle del servizio militare e delle amministrazioni pubbliche. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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