Obbligo della ASL di garantire la terapia ABA prescritta al minore autistico (Cons. Stato n. 1812 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presa in carico del minore affetto da disturbo dello spettro autistico da parte del servizio sanitario territoriale fa sorgere in capo all’azienda sanitaria il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica, senza che l’erogazione dell’intervento comportamentale a carattere intensivo possa essere subordinata alla contestazione, da parte della famiglia, dei progetti elaborati dall’equipe pubblica. La necessità della terapia ABA è documentata dalla prescrizione di struttura specialistica del Servizio sanitario nazionale e dalle linee guida: da quel momento sorge l’obbligo di rimborso delle prestazioni sostenute privatamente. Il danno non patrimoniale da perdita di chance non è risarcibile quando la pretesa sia generica, priva di supporto probatorio e non sorretta da alcuna perizia di parte.
Il Fatto
I genitori di un minore, esercenti la potestà genitoriale, hanno adito il TAR Lazio per accertare il diritto del figlio a ricevere il trattamento ABA a carico dell’azienda sanitaria locale e per ottenere il risarcimento del danno da inerzia, quantificato in euro 19.780,07 e comprensivo del rimborso delle spese sostenute presso centri privati.
Il TAR, con sentenza n. 7202/2024, ha dichiarato la cessata materia del contendere quanto all’erogazione della terapia e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, giudicata generica. Ha invece parzialmente accolto la domanda di rifusione delle spese, fissando l’inizio dell’inerzia al 1° dicembre 2022, data della diffida inviata alla azienda sanitaria, e applicando il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241 del 1990. I genitori hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la decorrenza dell’inerzia: secondo gli appellanti la presa in carico sarebbe dovuta avvenire sin dal 2015, all’esito della prima diagnosi del Dipartimento di neuropsichiatria infantile. Il Consiglio di Stato ritiene la censura parzialmente fondata. Dagli atti risulta che la azienda sanitaria aveva effettivamente preso in carico il minore fin dal 2015, erogando tramite centro accreditato alcune ore settimanali di psicomotricità e logopedia, mentre la famiglia acquistava privatamente le prestazioni con metodo ABA.
La Corte ritiene che l’assunto secondo cui sarebbero dovuti essere i genitori a contestare l’insufficienza del trattamento non sia convincente, né la azienda sanitaria afferma che le terapie acquistate privatamente fossero inutili o non dovute. Poiché il minore era già preso in carico, su di essa gravava il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica.
Quanto ai primi anni di terapia, gli appellanti non danno prova che il trattamento prescritto dai medici del Servizio sanitario nazionale coincidesse con quello erogato privatamente. Tuttavia, dalla prescrizione del 17 gennaio 2020 dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù — che indicava la terapia comportamentale a carattere intensivo secondo le linee guida ISS 2011 — era nota la necessità di tale intervento, senza necessità di ulteriori sollecitazioni, e la prescrizione era stata tempestivamente comunicata all’azienda sanitaria, circostanza non smentita dalla difesa.
È invece respinta la seconda doglianza sul danno non patrimoniale. La pretesa è poco circostanziata e non supportata da alcuna perizia di parte volta a individuare i danni asseritamente causati dalla mancata erogazione della terapia, tanto più che la stessa terapia è stata parzialmente effettuata a carico della famiglia.
In parziale riforma della sentenza, il Consiglio di Stato condanna l’azienda sanitaria al rimborso delle spese documentate per le terapie erogate al minore dopo la trasmissione della prescrizione del 17 gennaio 2020. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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