Sanzione disciplinare solo se la condotta raggiunge oggettiva gravità (Cons. Stato n. 1817 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare del militare presuppone che la condotta contestata raggiunga adeguati livelli di oggettiva gravità e sia riconducibile alle fattispecie tipizzate dalla normativa di riferimento. Il nocumento all’immagine dell’Arma non può essere affermato in via presuntiva: richiede un effettivo nesso di causa-effetto tra il comportamento del militare e il pregiudizio lamentato. La mera eco mediatica della vicenda, di per sé, non integra violazione disciplinare. Il giudice amministrativo può valorizzare le circostanze fattuali concrete, tra cui la ridotta esperienza di servizio, nel sindacare l’eccesso di potere per sproporzione.

Il Fatto

Un carabiniere in servizio presso una stazione territoriale riceveva un anziano che aveva subito il furto di oggetti dalla propria autovettura. Il denunciante si era già rivolto ad altri comandi senza riuscire a formalizzare la denuncia. Il militare, dopo aver contattato i colleghi del reparto competente per territorio, indirizzava l’uomo presso quella stazione, dove la denuncia veniva raccolta. La vicenda finiva su una testata giornalistica locale e determinava l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i militari coinvolti.

Al carabiniere veniva irrogata la sanzione della consegna di giorni uno. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il T.a.r. per la Campania accoglieva l’impugnazione e annullava l’atto, compensando le spese. Il Comando Legione proponeva appello, deducendo eccesso di potere per sproporzione e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame e conferma la sentenza di primo grado. L’appellante sosteneva che il T.a.r. non avesse colto la gravità obiettiva della condotta e che il militare, avendo concluso un corso di formazione di undici mesi ed essendo in servizio da sei mesi, non potesse invocare l’inesperienza. La Corte ritiene invece che il primo giudice abbia correttamente valorizzato le circostanze fattuali della vicenda nell’esaminare il motivo di sproporzione.

Il percorso argomentativo muove dall’accertamento del fatto. L’appellato aveva contattato i colleghi che avevano rifiutato di ricevere la denuncia, assumendo una condotta collaborativa apprezzata dallo stesso denunciante. L’iniziativa era stata presa nei confronti dei militari competenti per territorio. Lo stesso articolo di giornale che aveva innescato il procedimento disciplinare dava atto del comportamento del militare, attivatosi con disponibilità e comprensione.

Da qui la Corte esclude l’indissolubile nesso di causa-effetto tra la condotta del resistente e il nocumento all’immagine e all’onore dell’Istituzione, invocato dall’appellante. Il pregiudizio reputazionale, argomenta il Collegio, non può essere desunto dalla sola pubblicazione della notizia: occorre dimostrare che il comportamento abbia effettivamente inciso sul bene giuridico tutelato.

Il Collegio conferma inoltre la rilevanza della ridotta esperienza di servizio, associabile alla mancata formalizzazione della denuncia. Sul piano normativo, la Corte richiama la disciplina che consente la sanzione solo in presenza di violazione dei doveri, recidiva o più gravi violazioni delle norme del servizio, tra cui l’art. 751 del Regolamento. La condotta contestata non integra alcuna di tali fattispecie.

La Corte rileva infine che il gravame non contiene alcuno specifico riferimento al passaggio motivazionale della sentenza imperniato sulla normativa di riferimento. L’appello è dunque infondato e viene respinto, con compensazione delle spese per l’assoluta peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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