Divieto di incarichi ai pensionati: gratuità solo se già in quiescenza alla nomina e nozione di lavoratore autonomo (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 84 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi, cariche e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, previsto dall’art. 5, c. 9, del D.L. n. 95/2012, non opera nel caso in cui lo stato di quiescenza sopravvenga in corso di espletamento dell’incarico legittimamente conferito: il principio di gratuità si applica esclusivamente all’ipotesi di attribuzione dell’incarico a soggetto già pensionato. L’espressione «soggetti già lavoratori privati o pubblici» deve essere interpretata nel senso che il divieto riguarda tanto il lavoratore dipendente quanto il lavoratore autonomo, essendo irrilevante la natura dell’attività lavorativa svolta prima della quiescenza.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di titolare della Presidenza della Conferenza degli Enti dell’Azienda Casa Emilia-Romagna, ente pubblico economico controllato da pubbliche amministrazioni, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, nominato nel giugno 2025, stava per essere collocato in quiescenza con trattamento pensionistico a carico della Gestione Separata INPS, mantenendo la partita IVA e proseguendo la libera professione in regime forfettario. L’Ente chiedeva se la sopravvenienza della quiescenza in corso di mandato imponesse la prosecuzione della carica a titolo gratuito e se la disciplina sul divieto di incarichi ai pensionati riguardasse anche i lavoratori autonomi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, rilevando che la recente L. n. 1/2026 ha integrato la funzione consultiva della Corte dei conti mantenendo ferma la natura generale e astratta della funzione ex L. n. 131/2003. Il quesito è stato ritenuto ammissibile, concernendo questioni interpretative di norme incidenti sulla disciplina del personale e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa.

Nel merito, la Sezione ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 5, c. 9, del D.L. n. 95/2012, richiamando la finalità della disposizione, individuata dalla giurisprudenza costituzionale nella promozione del ricambio generazionale e nel conseguimento di risparmi di spesa. Sul primo quesito, la Sezione ha esaminato i due contrastanti indirizzi: l’orientamento della Sezione Puglia che imponeva la gratuità in caso di quiescenza sopravvenuta e il più recente arresto della Sezione Lombardia che, aderendo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 127/2025, ha limitato l’applicazione del principio di gratuità alla sola ipotesi di attribuzione dell’incarico a soggetto già pensionato.

Aderendo a tale ultimo indirizzo, la Sezione ha evidenziato che il dato letterale della norma vieta di “attribuire” incarichi e non di mantenerli: un’interpretazione estensiva che configurasse la cessazione ope legis dell’incarico determinerebbe un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza. È stata comunque segnalata la necessità che l’ente conferente svolga una rigorosa valutazione antielusiva, con motivazione esaustiva, nel caso di incarico conferito a persona in servizio ma prossima alla quiescenza.

Sul secondo quesito, la Sezione ha rilevato che la formulazione originaria della norma, riferita ai soli dipendenti pubblici, è stata ampliata dalla novella del 2014. L’espressione «soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza», interpretata secondo il criterio letterale e teleologico di cui all’art. 12 delle preleggi, ricomprende sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi. La Sezione ha quindi disatteso le circolari ministeriali nn. 6/2014 e 4/2015 che circoscrivevano l’ambito applicativo ai soli lavoratori dipendenti, ritenendo tale lettura non coerente con la ratio della disposizione e con il favor per il ricambio generazionale nel settore pubblico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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