Divieto localizzativo delle antenne ammesso solo su siti sensibili specifici (TAR Toscana n. 1300 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, il Comune può vietare l’installazione di stazioni radio base soltanto con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, non attraverso limitazioni riferite ad aree generalizzate del territorio. Il divieto contenuto nello strumento urbanistico generale, in assenza del regolamento comunale di settore, è ammissibile quando risulti circoscritto a porzioni definite e contenute del territorio e non precluda la capillare distribuzione degli impianti. Ove l’Amministrazione indichi siti alternativi, sorge un obbligo di leale collaborazione: l’operatore deve verificare con metodologie tecniche attendibili l’effettiva inidoneità delle aree proposte, non potendosi addossare al Comune l’onere di dimostrarne la piena equipollenza. In difetto di tale riscontro, il diniego di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 non è illegittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenze ministeriali per l’erogazione del servizio di comunicazione elettronica, ha chiesto al Comune di Carrara l’autorizzazione a realizzare un nuovo impianto di telefonia in un sito classificato dal piano operativo comunale come “ville e giardini storici”. Il responsabile SUAP ha negato il titolo con provvedimento del 14 agosto 2024, rilevando il contrasto con l’art. 70, comma 5, delle n.t.a., che in tali aree vieta l’installazione delle attrezzature e degli impianti di telecomunicazioni, e segnalando l’assenza di richieste di ospitalità sulle aree comunali del sito individuato nel piano di sviluppo della rete.

L’operatore ha quindi formalizzato l’istanza di ospitalità; il Comune ha indicato alcune aree di proprietà pubblica, ritenute inadeguate dalla società. Wind Tre ha impugnato il diniego, deducendo l’illegittimità della previsione urbanistica per contrasto con l’art. 8 della legge n. 36/2001 e l’insufficienza delle valutazioni paesaggistiche, nonché l’inidoneità dei siti alternativi offerti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il tenore letterale dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che consente ai Comuni di assicurare il corretto insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili da individuare in modo specifico, escludendo limitazioni riferite ad aree generalizzate del territorio. Da qui la giurisprudenza, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9328 del 2024, che ha ritenuto illegittimi i divieti estesi a intere zone urbanistiche, salvo che sia salvaguardata una localizzazione alternativa.

Il Tribunale verifica in concreto la portata della previsione impugnata. Dagli elaborati grafici prodotti dal Comune, non contestati specificamente, emerge che il divieto è circoscritto a siti limitati nel numero e nell’estensione: nell’area circostante il sito prescelto i terreni interdetti sono residuali. Non è pertanto configurabile un divieto generalizzato, restando possibile la capillare distribuzione degli impianti sul territorio.

La scelta di escludere le antenne dalle aree classificate come ville e giardini storici non è nemmeno irragionevole, poiché la norma urbanistica individua specificamente i beni da preservare: sistemazioni, assi visuali, impianti arborei, percorsi storicizzati e opere decorative. Il fatto che il divieto sia collocato nel piano operativo anziché in un regolamento di settore è irrilevante, dato che il Comune non è dotato di tale strumento e le prescrizioni generali restano operanti se conformi alla disciplina speciale.

Sul versante dei siti alternativi, il Collegio rileva che il Comune ne ha proposti cinque, collocati nella medesima area di interesse già indicata nel piano di sviluppo dell’operatore. In presenza di prescrizioni riconducibili a criteri di localizzazione e di aree alternative, occorre attivare un confronto improntato alla leale collaborazione: l’operatore deve svolgere verifiche specifiche e fornire elementi utili a dimostrare l’inidoneità delle aree proposte, non gravando sull’Amministrazione l’onere di provarne la perfetta equipollenza.

Nel caso concreto la ricorrente si è limitata a considerazioni generiche, prive di riscontri tecnici e senza alcun confronto tra la copertura assicurata dal sito prescelto e quella derivante dai siti alternativi, accertata con metodologie scientifiche attendibili. Resta quindi indimostrata l’assoluta necessità del sito di via Campo d’Appio. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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