Revoca nulla osta comunicata in modalità cartacea antecedente al 2018 è legittima (TAR Toscana n. 1304 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei nulla osta al lavoro non può fondarsi sulla mancata iscrizione del professionista asseveratore nella banca dati telematica, quando la comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 sia stata validamente effettuata con modalità cartacea prima del 1.03.2018. L’obbligo di trasmissione telematica introdotto da tale data non retroagisce sulle comunicazioni pregresse, che conservano efficacia abilitante. L’asseverazione redatta da professionista iscritto all’albo e già ottemperante all’onere comunicazionale è pertanto conforme, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo. È illegittimo il provvedimento che ne disponga la revoca su una motivazione smentita dai dati di fatto. L’ambito oggettivo degli artt. 1 e 2 della legge n. 12/1979 è il medesimo e riguarda gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Il Fatto

Un’impresa presenta istanza per il rilascio di nulla osta in favore di più cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022. I titoli sono rilasciati il 14.09.2023. La richiedente completa l’invio della documentazione, comprensiva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998.

In data 18.07.2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione revoca i nulla osta, dopo rituale contraddittorio, rilevando che l’asseverazione non risulta integralmente compilata e carente dei dati necessari ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022. L’interessata impugna i provvedimenti davanti al TAR. Il Ministero si costituisce e sostiene che il professionista non risulti iscritto nella banca dati predisposta e che la comunicazione prodotta riguardi un ambito differente, riferendosi all’art. 2 e non all’art. 1 della legge n. 12/1979. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, l’art. 22, comma 2, lett. d-bis), l’art. 24-bis, comma 2 e l’art. 44 del D.L. n. 73/2022, che demanda la verifica dei requisiti ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative.

Nel caso di specie l’asseverazione risulta redatta da professionista iscritto all’albo dal 01.01.1995 e compilata sul modulo approvato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5.7.2022. Il professionista ha assolto all’onere comunicazionale il 26.11.2011, in modalità cartacea, come previsto per le comunicazioni anteriori al 1.03.2018.

Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, n. 550 del 26.03.2025): l’obbligo telematico decorre dal 1.03.2018, ma ciò non priva di efficacia le comunicazioni cartacee precedenti. La nota dell’INL n. 32 del 15.02.2018 e le FAQ aggiornate al 20.05.2024 confermano che il nuovo invio è solo consigliato e non imposto da obbligo normativo. La mancata iscrizione nella banca dati non equivale dunque a carenza abilitante.

Non persuade la tesi dell’amministrazione sulla non idoneità della comunicazione, asseritamente resa ai sensi dell’art. 2 invece che dell’art. 1. Il Collegio osserva che gli artt. 1 e 2, comma 1, della legge n. 12/1979 delineano un ambito oggettivo identico: gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 645 del 1986; Cons. Stato n. 243 del 1999) conferma la riserva di attività ai professionisti abilitati.

Quanto al precedente invocato dall’amministrazione, il Collegio rileva che esso (Cons. Stato n. 6781 del 2024) riguarda fattispecie diversa — asseverazione sottoscritta prima della comunicazione — e anzi suffraga la tesi della ricorrente, poiché il commercialista può svolgere l’attività in quanto abbia provveduto alla comunicazione. I provvedimenti impugnati risultano pertanto illegittimi per difetto di motivazione, non ravvisandosi alcuna carenza dell’asseverazione. Il ricorso è accolto e gli atti sono annullati. Le spese sono compensate per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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