Legittimo il divieto di manutenzione sugli immobili industriali dismessi in zona residenziale (TAR Lombardia n. 33 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. È legittima la previsione del piano delle regole che, per le aree a destinazione produttiva incompatibile inserite nel centro urbano residenziale, consenta, in caso di cessazione dell’attività, esclusivamente la demolizione totale degli edifici e la successiva edificazione secondo gli indici dell’ambito residenziale, senza ammettere manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale previsione non ha effetto espropriativo, essendo comunque consentito uno sfruttamento edificatorio compatibile con il contesto. La censura di disparità di trattamento è ravvisabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto, che non sussiste tra immobili con attività in esercizio e immobili con attività cessata.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un capannone industriale ricompreso in zona “AMFi Attività produttiva incompatibile”, in quanto situato in un’area inserita nell’ambito “Adi: Ambito della residenza diffusa”. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al TAR a seguito di opposizione del Comune, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata approvata la prima variante generale al Piano di Governo del Territorio.

Ha censurato in particolare la norma del piano delle regole che, in caso di cessazione dell’attività produttiva, vieta gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti e legittimamente costruiti, imponendone la demolizione. Ha dedotto violazione dell’art. 42 Cost., ingiustizia manifesta e disparità di trattamento rispetto alle attività ancora in corso, nonché contrasto con la l.r. n. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo. Il Comune si è costituito eccependo anche l’inammissibilità per natura confermativa delle previsioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter tralasciare l’esame della questione di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. L’immobile è un capannone in cui l’attività produttiva è stata dismessa da tempo; la disciplina richiamata consente ai proprietari, per tali aree, unicamente interventi di demolizione e, ove necessari, di bonifica, mentre l’edificazione è ammessa nel rispetto dei limiti e degli indici previsti per l’ambito residenziale.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono coperte da ampia discrezionalità, salvo errori di fatto o illogicità abnormi (Cons. Stato, sez. IV, n. 8917 del 2019). La ricorrente, dolendosi del divieto di manutenzione, non mirava a conservare la destinazione produttiva né a contestare quella residenziale — che le è gradita — ma a preservare il volume esistente per sottrarsi ai limiti edificatori dell’ambito residenziale. Non ha però fornito prova dell’illogicità della scelta, né ha allegato un utilizzo del fabbricato compatibile con la nuova destinazione.

Secondo il Collegio, imporre la demolizione di immobili industriali divenuti incompatibili nel centro urbano e assoggettare l’area agli indici residenziali non è illogico né produce effetto espropriativo, restando consentito uno sfruttamento edificatorio compatibile con il contesto. La l.r. n. 31/2014 non impone il massimo sfruttamento delle aree urbanizzate.

Quanto alla disparità di trattamento, la censura è ravvisabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità di trattamento (Cons. Stato, sez. II, n. 4606 del 2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 1323 del 2013). Tale identità non sussiste tra immobili con attività in esercizio e immobili con attività cessata. Il motivo introdotto solo con la memoria depositata in giudizio è stato dichiarato inammissibile in quanto nuovo. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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