Trasferimento d’autorità del militare tra ordini gerarchici e sindacato ristretto (TAR Trentino-Alto Adige n. 2 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare è riconducibile alla categoria degli ordini militari, atti amministrativi a contenuto precettivo che impongono un obbligo di facere o di non facere e attraverso cui si esplica la funzionalità dei Corpi armati. A tali ordini non si applicano i principi di preventiva informazione e di adesione al procedimento, come conferma l’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, secondo cui agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge n. 241/1990. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, rilevanza di mero fatto e non richiede particolare motivazione né garanzie partecipative. Trattandosi di decisione connotata da ampia discrezionalità, essa è sindacabile dal giudice solo entro i ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento con cui il Comando Legione ha disposto il suo trasferimento d’autorità dall’Aliquota operativa della Compagnia di appartenenza alla Centrale Operativa della stessa Compagnia, con incarico di addetto e alloggio di servizio già occupato.
Il militare aveva in precedenza presentato istanza di trasferimento al Nucleo Comando, motivata da asseriti problemi con il superiore diretto. Contro il trasferimento d’ufficio deduce due motivi: carenza dei presupposti e difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione considerato l’istanza e per avere affermato circostanze ritenute insussistenti; violazione delle garanzie partecipative, per non essere state valutate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’istanza cautelare è stata rigettata per difetto di periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza istruttoria volta ad acquisire un parere del Comandante di Compagnia, mai trasfuso in alcun atto e relativo a eventi futuri e incerti, non ricorrendo i presupposti dell’art. 210 c.p.c.
Nel merito, il Tribunale qualifica il trasferimento d’autorità come ordine militare, atto intrinsecamente amministrativo a contenuto precettivo. Da tale qualificazione deriva l’inapplicabilità dei principi di informazione e di adesione procedimentale, in linea con l’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L’interesse del militare alla sede di servizio resta quindi di mero fatto e non esige motivazione rinforzata né garanzie partecipative, richiamando sul punto TAR Napoli n. 3384 del 2023, TAR Roma n. 451 del 2022 e TAR Abruzzo n. 67 del 2022.
Il sindacato giurisdizionale resta pertanto circoscritto al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità. Esaminata la documentazione, il Collegio non ravvisa tali vizi: l’istruttoria ha dato conto della proposta del Comando Provinciale, delle controdeduzioni e delle osservazioni del militare, valutate in dettaglio dall’Ufficio Personale prima della determina impugnata.
Le singole doglianze sono infondate. Quanto ai rapporti con il superiore, l’Amministrazione ha considerato che, nella nuova sede, il ricorrente si sarebbe di fatto sottratto alla linea di comando, salvo brevi periodi di supplenza. Quanto ai requisiti professionali, la soppressione della specializzazione consente, in via transitoria, l’impiego di militari di comprovata esperienza da affiancare preventivamente, e la procedura per il nulla osta di segretezza è stata avviata. La doglianza sulla carenza organica non è specificamente contestata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e comunque la Centrale operativa presenta una differenza rilevante tra forza organica ed effettiva.
Anche il motivo sulla mancata considerazione delle osservazioni cade, perché le stesse sono state inoltrate con le controdeduzioni del Comandante di Compagnia e riesaminate dall’Ufficio Personale. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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