Divieto assoluto di modifiche prospettiche sugli edifici “t3” illegittimo per difetto di motivazione (TAR Toscana n. 163 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto che il piano operativo comunale ammetta, per una data categoria di edifici, la ristrutturazione edilizia conservativa non impedisce allo strumento urbanistico di vietare singole opere riconducibili a tale categoria, ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili. Le definizioni dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 prevalgono sulle disposizioni urbanistiche solo quanto alla classificazione degli interventi, non quanto alla disciplina sostanziale delle attività assentibili. Il divieto assoluto di modifiche prospettiche per gli edifici “t3” non trova fondamento in un piano che ammette espressamente modifiche all’aspetto esteriore. L’equiparazione aprioristica tra copertura e prospetto è illogica: occorre verificare caso per caso se l’intervento incida sulla facciata o sulle pareti esterne.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile residenziale nel Comune di Siena, in zona vincolata e classificato dal piano operativo nella disciplina di intervento “t3”. Nel 2023 presenta una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per una ristrutturazione conservativa ex art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto una terrazza a tasca sulla copertura. Il Comune rilascia l’autorizzazione paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza.

Ciononostante, con ordinanza dirigenziale il Comune vieta la prosecuzione dei lavori e ordina il ripristino ai sensi dell’art. 145, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, sul presupposto che la copertura faccia parte del prospetto e che gli interventi sui prospetti non siano ammessi sugli edifici “t3”. Il ricorrente impugna il provvedimento e, in parte qua, gli artt. 27, 29 e 30 delle N.T.A. del Piano Operativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la prima censura. Il ricorrente sostiene che l’interpretazione comunale modifichi le categorie di intervento fissate dal legislatore statale. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui il secondo comma dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 va letto nel senso che la normativa urbanistica comunale non può attribuire agli interventi una classificazione diversa, ma ben può disciplinarne in via sostanziale l’ammissibilità, escludendo singole opere (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5187 del 2014; n. 2009 del 2016).

Il secondo motivo è invece fondato. L’ordinanza si regge su due premesse: un presunto divieto assoluto di modifiche prospettiche per gli edifici “t3” e l’equiparazione della copertura ai prospetti. Quanto al primo profilo, la motivazione contrasta con l’art. 30, comma 1, n. 3 delle N.T.A., che ammette “modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, con l’introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti”, a condizione che siano tutelati i fronti unitari e le caratteristiche architettoniche. Il provvedimento non contiene alcun riferimento alle reali caratteristiche dell’intervento né specifica come esso incida su tali profili.

Il Collegio precisa che il richiamo al rispetto di forma, dimensione e partizione delle aperture esistenti non preclude l’intervento in assenza di aperture assimilabili: si tratta di criteri esecutivi volti all’inserimento armonioso, mentre i limiti di ammissibilità restano quelli della prima parte della disposizione.

Quanto al secondo profilo, l’equiparazione aprioristica tra copertura e prospetto è illogica. La sagoma attiene alla conformazione planivolumetrica e al perimetro dell’edificio; il prospetto individua gli sviluppi verticali, cioè la facciata e le pareti esterne, comprese le aperture (Cons. Stato, sez. VI, n. 4307 del 2021; TAR Campania, Napoli, n. 1881 del 2023; TAR Sicilia, Catania, n. 660 del 2023). Non ogni intervento sulla copertura modifica i prospetti: occorre la verifica caso per caso, nella specie omessa.

Il ricorso è dunque accolto, con condanna del Comune alle spese di lite e compensazione nei confronti della Regione Toscana, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *