Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per spese accessorie (TAR Sicilia n. 3776 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando la procedura esecutiva risulta ritualmente incardinata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. In difetto di motivi giustificativi dell’inadempienza, deve affermarsi la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. Tale obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, nonché le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione senza necessità di espressa statuizione. Il giudice amministrativo fissa un termine per l’esecuzione e, per l’ipotesi di inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia per la complessiva somma di euro 408,75, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. Il decreto, notificato nel febbraio 2025, non opposto nei termini, è stato dichiarato definitivamente esecutivo nell’aprile 2025 e notificato in forma esecutiva.

In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione ingiunta, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il pagamento del dovuto, anche a mezzo di commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Su richiesta dei difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata. Deve quindi affermarsi la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dal decreto ingiuntivo.

L’obbligo di eseguire il giudicato sussiste sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa. Sono dovute anche le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione del giudice.

Il Ministero deve dare esecuzione entro un termine ritenuto equo in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il commissario si insedierà entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. L’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata, ex art. 71 D.P.R. 115/2002 entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato precedente Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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