L’appello al Consiglio di Stato non può introdurre censure nuove sui punteggi (Cons. Stato n. 8285 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso gli esiti di una procedura concorsuale il divieto di nova posto dall’art. 104, comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto e valenza di ordine pubblico processuale, perché presidia il rispetto del doppio grado di giurisdizione: la censura non proposta in primo grado è inammissibile. Il principio di specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall’art. 101, comma 1, c.p.a. impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza e non tollera il mero richiamo o la formale riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo. Le censure che investono la discrezionalità tecnica della commissione sono ammissibili nei limiti del sindacato di legittimità, ma devono essere supportate da congrue evidenze e non possono risolversi in generiche doglianze sulla attribuzione dei punteggi.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, presso il dipartimento di agraria di un ateneo. Si è collocato al secondo posto con 73,20 punti, mentre la candidata risultata vincitrice ha conseguito 74,80 punti.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato respinto dal TAR Sardegna. Il primo giudice ha richiamato i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, ha escluso vizi di illogicità e travisamento e ha dichiarato irricevibile per tardività la censura, proposta solo con i motivi aggiunti, sull’attribuzione del punteggio per l’attività didattica. Il candidato ha proposto appello, dolendosi in particolare del punteggio assegnato nella sezione C del paragrafo dei titoli valutabili e invocando una disparità di trattamento rispetto al curriculum della vincitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’appello non contiene alcuna censura specifica avverso le contestazioni originarie, sulle quali il primo giudice aveva accertato l’infondatezza. Su quel versante la pronuncia è quindi divenuta incontrovertibile. Il principio di specificità dei motivi ex art. 101, comma 1, c.p.a. esige una critica puntuale alle ragioni della sentenza, non la semplice riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo.

L’unico profilo effettivamente contestato riguarda la sezione C del paragrafo dei titoli valutabili del verbale 1. Qui il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile per violazione del divieto di nova dell’art. 104, comma 1, c.p.a., richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7856 del 2023 e Sez. III, n. 8704 del 2023. La censura, estranea al thema del primo grado, non può essere introdotta in appello, perché il divieto è assoluto e funzionale al doppio grado di giurisdizione.

Il Collegio precisa di esaminare la doglianza solo per completezza e ne rileva comunque l’infondatezza, per la sua genericità e l’assenza di congrue evidenze. Il criterio conteso valorizza lo svolgimento di ricerca «formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri», con un punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e mezzo punto per periodi fino a sei mesi.

Dalla documentazione emerge che la controinteressata ha dettagliatamente indicato le attività di ricerca svolte, consentendone la puntuale individuazione. L’appellante, invece, avrebbe dovuto esplicitare le attività in modo chiaro. Il Collegio esclude l’assimilazione tra ricerca formalizzata e «casi di studio», collaborazioni e visite ad altre istituzioni, non prevista dal criterio.

L’appello è quindi respinto. Le peculiarità della fattispecie giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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