Passo carrabile preesistente e obbligo di regolarizzazione dopo il nuovo Codice della Strada (Cons. Stato n. 8286 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il passo carrabile realizzato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada deve essere regolarizzato in conformità alle prescrizioni tecniche sopravvenute, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Le autorizzazioni edilizie rilasciate in epoca precedente non equivalgono ad autorizzazione del passo carrabile, che investe il suolo pubblico e richiede un titolo autonomo. La deroga alle distanze minime prevista dall’art. 46, comma 6, del regolamento di esecuzione presuppone la prova dell’impossibilità tecnica di adeguamento ed è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune. Resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione. Il provvedimento di ripristino fondato sul mancato adeguamento non è illegittimo per difetto di motivazione o di istruttoria.

Il Fatto

Un condominio romano impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione con cui il Municipio aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura del passo carrabile di accesso all’edificio, ritenuto realizzato senza la prescritta autorizzazione. Il complesso, risalente ai primi anni Settanta, era stato edificato sulla base di autorizzazioni edilizie e con dichiarazione di abitabilità; l’accesso veicolare costituiva, secondo la difesa condominiale, parte integrante del progetto originario.

Il TAR rigettava il ricorso, escludendo che le autorizzazioni edilizie del 1967 e del 1969 riguardassero il passo carrabile e affermando l’applicabilità della disciplina del nuovo Codice della Strada anche agli accessi preesistenti. Proponeva appello il condominio, deducendo l’errore sui presupposti, il difetto di istruttoria e l’inapplicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica per accertare il grado di pericolosità dell’accesso e le soluzioni atte a migliorare la sicurezza. Il verificatore ha concluso che l’accesso, posto in prossimità di un’intersezione, presenta carenze di visibilità e risulta significativamente critico per la sicurezza della circolazione.

Il Collegio ha respinto il primo argomento dell’appellante. Ha rilevato che le autorizzazioni edilizie del 1967 e del 1969 riguardano le sole opere da realizzare su proprietà privata e non l’accesso che incide sul suolo pubblico. All’epoca era vigente il Codice della Strada del 1959, che nulla stabiliva sui requisiti tecnici dei passi carrabili. Con il d.lgs. n. 285/1992 sono state introdotte prescrizioni specifiche, tra cui la distanza minima di dodici metri dalle intersezioni.

Decisivo è apparso l’art. 22, comma 2, del Codice della Strada, che impone la regolarizzazione degli accessi preesistenti in conformità alle nuove prescrizioni. La Corte ha qualificato la censura come infondata: quale che fosse la portata delle autorizzazioni originarie, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice il passo carrabile doveva essere uniformato alla normativa sopravvenuta. La norma risulta esplicitamente richiamata nell’atto impugnato, che supera così le censure di illegittimità.

Quanto alle istanze di regolarizzazione, il Collegio ha precisato che la relativa affermazione del TAR non ha valore dirimente, fondandosi la decisione sul mancato adeguamento. Ha comunque esaminato la questione, richiamando l’art. 46, comma 6, del regolamento di esecuzione, che consente ai Comuni di autorizzare distanze inferiori per i passi carrabili preesistenti in caso di impossibilità tecnica di adeguamento. La deroga presuppone la prova di tale impossibilità e resta subordinata alla garanzia della sicurezza. Il verificatore ha escluso che la soluzione alternativa proposta dai tecnici condominiali risolvesse compiutamente i problemi.

Sul governo delle spese di primo grado, la Corte ha confermato l’applicazione del principio di soccombenza in misura congrua. L’appello è stato rigettato, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità dei fatti emersi in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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