Carta docente ai precari e ottemperanza del giudice amministrativo al giudicato (TAR Molise n. 331 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente supplente al beneficio della carta elettronica del docente, rientrando tale statuizione tra i titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il rito si radica davanti al giudice amministrativo quale giudice dell’esecuzione dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 475 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è idonea a valere come titolo esecutivo, senza necessità di spedizione in forma esecutiva. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione inadempiente il pagamento nel termine assegnato e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta, potendo riservare a una successiva valutazione la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 242/2023 ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, al riconoscimento del beneficio della carta del docente per la somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Il giudice ordinario ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata la sentenza in giudicato, la docente ne ha chiesto l’ottemperanza al TAR Molise, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla fissazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni successiva violazione. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa; la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese e il rimborso del contributo unificato di € 300,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano l’ammissibilità del ricorso: emerge il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 21.2.2024, e la notifica della copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 5.1.2024.

Su quest’ultimo punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Le modalità di notifica osservate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Quanto alla natura del titolo, il Tribunale ritiene che la sentenza del giudice civile appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, individuato nel Direttore generale del Ministero preposto alla competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su istanza della parte in caso di vana scadenza del termine. Quanto alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per riconoscerla, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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