Divieto prefettizio di detenere armi richiede istruttoria completa e motivazione adeguata (TAR Calabria n. 2154 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali. L’Amministrazione deve tuttavia fondare il giudizio di inaffidabilità su una istruttoria completa e su una motivazione adeguata. È pertanto illegittimo il diniego che ometta di considerare l’annullamento della misura cautelare disposto in sede di legittimità e l’archiviazione del procedimento penale intervenuta nelle more, continuando a fondarsi su una vicenda penale rappresentata come non ancora definita. Il vizio investe la carenza di istruttoria e di motivazione, con annullamento dell’atto salvo riesercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il dirigente dell’Area competente della Prefettura ha disposto a suo carico il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi con ritiro cautelativo, ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, unitamente al verbale di ritiro e al porto di fucile ad uso caccia.
L’atto si fondava su una risalente segnalazione per ingiuria e diffamazione e su una misura cautelare interdittiva adottata dal GIP in relazione alle ipotesi di abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio. Il ricorrente aveva documentato in sede procedimentale l’annullamento di quella misura da parte della Corte di cassazione, perché il fatto non sussiste, e l’avvenuta archiviazione del procedimento. Ciò nonostante la Prefettura ha adottato il diniego, valorizzando una vicenda penale asseritamente non ancora definita. Respinta la tutela cautelare, la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione logica e giuridica, e li ritiene fondati nei limiti esposti. Il percorso muove dall’atto di avvio del procedimento, che indicava le due circostanze poste a base della misura, e dalla memoria con cui l’interessato aveva rappresentato la risalenza del primo episodio e l’esito favorevole della vicenda cautelare.
Il punto decisivo è la progressiva divaricazione tra i presupposti indicati dall’Amministrazione e il quadro istruttorio effettivo. Il provvedimento impugnato continua a fondarsi su un procedimento penale rappresentato come non definito, mentre nelle more era intervenuta archiviazione, con provvedimento del GIP che aveva condiviso le ragioni del Pubblico Ministero e dato atto del ridimensionamento della prospettiva accusatoria all’esito degli interventi del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione.
Il TAR riconosce il principio invocato dall’Amministrazione: i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito del giudizio penale, come chiarito dall’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in decisione. Da ciò non deriva però alcuna attenuazione dei canoni di completezza istruttoria e di adeguatezza motivazionale, che costituiscono il limite dell’esercizio del potere.
Su questo piano il provvedimento risulta viziato su duplice fronte. Non dà conto, in primo luogo, delle ragioni per le quali l’annullamento della misura cautelare da parte della Corte di cassazione sia stato ritenuto non rilevante o non decisivo ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi. Omette, in secondo luogo, di considerare l’archiviazione intervenuta in corso di procedimento. L’atto è quindi annullato, con salvezza del riesercizio del potere; la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.