Il divieto prefettizio di detenere armi non richiede indagine personologica (TAR Emilia-Romagna n. 232 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di portare armi, e il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, orientata alla prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone. Il divieto prefettizio di detenere armi ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e richiede una prognosi di pericolo di abuso assistita da attendibile grado di verosimiglianza, non la certezza tipica dell’accertamento penale. Il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente integra un idoneo fondamento del giudizio prognostico negativo di inaffidabilità, senza che occorra una specifica indagine personologica né una motivazione più articolata. La revoca della licenza di porto di fucile disposta dal Questore è assorbita dal divieto di detenere armi, salvo il vaglio del profilo di violazione dell’art. 75, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990, che non preclude la revoca in presenza del venir meno dei requisiti di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di regolare porto d’armi e licenza di caccia rinnovata nel novembre 2019, è stato trovato in possesso di gr. 0,60 di cocaina in un controllo della Polizia nel dicembre 2019. Su tale episodio il Prefetto ha adottato nel giugno 2020 il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ritenendo che l’interessato non offrisse più garanzie di sicurezza. Il Questore, richiamando quel provvedimento, ha poi revocato la licenza di porto di fucile uso caccia.

Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti con due ricorsi, deducendo travisamento dei presupposti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, oltre alla violazione del principio di proporzionalità e, quanto alla revoca, del criterio di specialità rispetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa sugli stupefacenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Il secondo gravame è in larga parte assorbito dal primo, perché il divieto di detenere armi ricomprende, come il più contiene il meno, gli effetti della revoca del porto di fucile.

Il ricorso principale è infondato. Il TAR richiama i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e amministrativa: il porto d’armi è eccezione al divieto generale; la valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale; il pericolo di abuso è valutato con ragionamento induttivo e prognosi di “più probabile che non”. I provvedimenti ex art. 39 T.U.L.P.S. hanno natura cautelare e preventiva, e l’inaffidabilità è idonea a giustificare il ritiro della licenza anche senza prova dell’avvenuto abuso.

Su queste basi il giudizio prognostico negativo trova idoneo fondamento nell’episodio di possesso di cocaina accertato dalla Polizia. La discrezionalità è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, aspetti nella specie insussistenti. Non è richiesta alcuna indagine personologica, né una motivazione più ampia di quella fornita.

Quanto al richiamo alla sospensione della patente, successivamente revocata, il Collegio lo ritiene irrilevante, per la diversità delle finalità e dei criteri valutativi dei due procedimenti. Respinto il ricorso principale, il secondo è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Resta il profilo autonomo della violazione dell’art. 75, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990, che non è condiviso: la norma prevede anche il divieto di conseguire la licenza, con ciò confermando la persistente valutazione discrezionale dell’amministrazione sul venir meno dei requisiti di affidabilità, in linea con l’art. 11, terzo comma, T.U.L.P.S. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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