Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 233 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ancorché non notificata alle altre parti nei termini dell’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm., costituisce fatto univoco dal quale il giudice amministrativo può desumere, ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm., argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. In tal caso il ricorso va dichiarato improcedibile, senza che assuma rilievo la mancata opposizione delle parti controinteressate. La rinuncia opera quale manifestazione della volontà della parte di non coltivare più l’impugnazione, e il collegio può trarne diretta conseguenza processuale. La compensazione integrale delle spese è disposta in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di soccombenza nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, presidente di un corpo di guardia zoofila ambientale costituito come associazione di volontari, aveva presentato istanza al Prefetto per ottenere la licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta, in qualità di guardia particolare giurata volontaria. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando l’assenza del presupposto del dimostrato bisogno di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S., non emergendo dagli accertamenti alcuna situazione attuale e concreta di rischio, e qualificando come marginale il ruolo svolto dall’interessato.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina sulla vigilanza zoofila e l’illogicità della motivazione quanto alla valutazione del bisogno di portare l’arma. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata all’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama integralmente il disposto dell’art. 84 cod. proc. amm., che al primo comma consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, e al terzo comma impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, stabilendo che, in mancanza di opposizione delle parti interessate, il processo si estingue.
Il giudice amministrativo rileva che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore e dalla parte personalmente e depositato in data 18 marzo 2024, ma non notificato all’amministrazione resistente. La fattispecie non integra dunque le formalità del terzo comma.
Il collegio fa allora applicazione del quarto comma dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La presentazione della dichiarazione di rinuncia costituisce, per il Tribunale, fatto univoco e concludente in tal senso.
Da ciò discende la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il collegio non esamina quindi nel merito i motivi di censura relativi al diniego prefettizio e alla sussistenza del dimostrato bisogno. Sulle spese, il Tribunale dispone l’integrale compensazione tra le parti, ritenendola equa e conforme a diritto in considerazione dell’andamento del giudizio.
Nota della Redazione
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