Contributo ART dovuto per funzioni di regolazione effettivamente esercitate (Cons. Stato n. 1282 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti è dovuto dagli operatori economici che svolgano attività nei cui confronti l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento, l’esercizio delle proprie competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. Dopo la riforma introdotta dall’art. 16 d.l. n. 109/2018, la nozione di soggetto passivo è unitaria e onnicomprensiva, fondata sul beneficio che la categoria imprenditoriale riceve dalla regolazione: non rileva più la distinzione tra gestori di infrastrutture e servizi regolati e meri beneficiari. La riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. è rispettata, perché la norma primaria definisce con sufficiente determinatezza i soggetti passivi e la base imponibile, mentre la dialettica procedimentale tra Autorità, Presidente del Consiglio e MEF costituisce argine alla discrezionalità. Le delibere impositive del contributo sono atti immediatamente impugnabili e il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità.

Il Fatto

Una società consortile, che gestisce il mercato agroalimentare all’ingrosso di Torino e infrastrutture logistiche connesse, impugnava davanti al TAR Piemonte gli atti con cui l’ART aveva dichiarato, quantificato e richiesto il pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 2023. Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo che l’attività svolta non rientrasse tra quelle soggette a contribuzione.

L’Autorità proponeva appello, deducendo l’erroneità della sentenza sia sul piano processuale, per la tardività del ricorso introduttivo, sia nel merito, per la qualificazione della società come operatore tenuto al versamento. La società appellata chiedeva il rigetto. Le amministrazioni intimate non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo stratificato: l’art. 37, comma 6, lettera b), d.l. n. 201/2011, nella versione originaria, individuava i soggetti passivi nei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”; l’art. 16 d.l. n. 109/2018 ha sostituito la formula con quella degli “operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato” l’esercizio delle competenze. L’intervento legislativo, secondo la Sezione, ha prodotto un ampliamento della platea delle imprese tenute alla contribuzione.

La cornice costituzionale è ricostruita richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2017, pronuncia interpretativa di rigetto, che aveva individuato il perimetro degli obbligati in coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le proprie funzioni regolatorie istituzionali, e la successiva sentenza n. 269 del 2017, che ha qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta atipica, correlata al vantaggio goduto o al costo causato. I dubbi di legittimità costituzionale su art. 3, art. 23 e art. 41 Cost. sono già stati ritenuti manifestamente infondati dalla Sezione, che conferma l’orientamento. La compatibilità europea è verificata richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 aprile 2024, causa C-204/23, che ammette un contributo non correlato al costo dei servizi, purché proporzionato e non discriminatorio.

Sul piano processuale, il Collegio ribadisce che le delibere impositive del contributo hanno un contenuto cogente e conformativo, individuano analiticamente i soggetti tenuti e le modalità di calcolo e impongono obblighi finanziari e informativi: sono pertanto immediatamente impugnabili, con decorrenza del termine dalla pubblicazione sul sito istituzionale. Nel caso concreto il ricorso risultava notificato oltre il termine rispetto alla delibera pubblicata nel gennaio 2023.

Nel merito, la Sezione ritiene superata la distinzione tra soggetti regolati e beneficiari. Ciò che occorre accertare è l’effettivo avvio della regolazione nel mercato di riferimento. La società appellata, per come emerge dalla relazione di gestione e dallo statuto, opera come hub logistico del comparto ortofrutticolo, con servizi di stoccaggio, frazionamento dei carichi e catena del freddo: attività riconducibili ai centri di movimentazione merci e ai servizi ancillari di trasporto, già attratti dall’ambito regolatorio in materia di interporti e logistica. Ne consegue l’assenza di un affidamento tutelabile alla non assoggettabilità. L’appello è accolto e, in riforma, il ricorso di primo grado è dichiarato irricevibile e infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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