Divieto prefettizio di detenzione armi e mera pendenza di procedimento penale (TAR Toscana n. 1273 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità valutativa dei requisiti di affidabilità del soggetto, a tutela della pubblica incolumità. Il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. non richiede un accertato abuso delle armi, né una condanna penale, né un giudizio di pericolosità sociale connesso alla complessiva condotta di vita, essendo sufficiente ogni fatto, anche episodico, che dimostri l’inaffidabilità del soggetto. La valutazione prefettizia ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Ne consegue l’irrilevanza della circostanza che i reati contestati non riguardino le armi o non presentino connotati di violenza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Lucca le ha comunicato il divieto di detenere armi comuni da sparo e relative munizioni. Il provvedimento muoveva dalla proposta del Comando Provinciale Carabinieri, fondata sulla pendenza a carico della ricorrente di un procedimento penale per reati di associazione a delinquere, corruzione, induzione indebita, riciclaggio e falsità ideologica, oltre che per la fattispecie di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992.
La ricorrente sosteneva che l’impianto accusatorio fosse stato travolto da successive pronunce cautelari favorevoli, con conseguente venir meno dei gravi indizi, e lamentava la violazione degli artt. 39 T.U.L.P.S. e 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. I primi due motivi, trattati unitariamente per analogia, non reggono: contrariamente a quanto sostenuto, nessuno dei documenti prodotti dimostra che le accuse siano venute meno. Le sentenze di Cassazione richiamate riguardano la posizione di un diverso coimputato e si fondano non sull’insussistenza delle condotte, ma sull’errata formulazione dei capi di imputazione e sul difetto di motivazione in ordine al patto corruttivo.
Quanto alle ordinanze del Tribunale del Riesame e del GIP, esse dimostrano tutt’al più il venir meno dei gravi indizi solo per il capo 30, restando immutati i profili riferiti ai capi 1), 31), 37) e 39), che coinvolgono anche la ricorrente. Per il capo 31) il GIP ha anzi ritenuto l’esistenza dei gravi indizi, rigettando il dissequestro. Il Collegio sottolinea come la vicenda sia stata esaminata solo in sede cautelare, senza alcun accertamento di merito sui reati contestati.
Il cuore della motivazione è il principio per cui il rischio di abuso dell’arma non deriva da un giudizio di pericolosità sociale né necessariamente da vicende connesse alle armi o da comportamenti violenti, bensì da ogni singolo fatto, anche episodico, che dimostri l’inaffidabilità del soggetto. Il compito dell’Autorità di P.S., secondo il richiamato orientamento (TAR Brescia n. 1056/2018, TAR Salerno n. 1058/2018, Cons. Stato Sez. III n. 4511/2019), non è sanzionatorio ma cautelare, volto a prevenire abusi a tutela della pubblica incolumità.
Da ciò il Tribunale deduce l’irrilevanza della censura secondo cui i reati contestati non riguarderebbero le armi o condotte violente: la Prefettura ha formulato un giudizio prognostico sulla gravità del quadro indiziario e delle singole condotte, da cui non poteva che scaturire un giudizio di inaffidabilità. Respinta anche la censura di proporzionalità: non è stata provata l’esistenza di una misura meno afflittiva concretamente adottabile.
Nota della Redazione
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