Ordinanze sindacali contingibili per pericolo perdurante e potere di ordinanza (TAR Toscana n. 1272 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 anche per fronteggiare situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo. Il presupposto non è l’imprevedibilità dell’evento, ma la sussistenza attuale della necessità e dell’urgenza di intervenire a difesa dell’incolumità pubblica, a prescindere dalla prevedibilità e dall’imputabilità della situazione di pericolo, persino all’Amministrazione stessa. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza: rilevano esclusivamente l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento e la sua idoneità a porvi rimedio. Il carattere perdurante del rischio può anzi aggravare la situazione e giustificare l’intervento urgente. Resta fermo il requisito dell’irreparabilità e attualità del pregiudizio, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari.

Il Fatto

Un’associazione del terzo settore, costituita per la salvaguardia dei beni comuni e dell’ambiente, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto l’abbattimento delle alberature di pino lungo un’arteria urbana ad alta intensità di traffico, unitamente alla domanda risarcitoria. Secondo la ricorrente mancavano i presupposti della contingibilità e urgenza: l’Amministrazione avrebbe dovuto completare l’iter ordinario e valutare soluzioni alternative di messa in sicurezza, disponendo di un considerevole lasso di tempo.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire e, nel merito, ha contestato le censure, rilevando che il taglio era già stato completato. La ricorrente ha confermato l’interesse alla decisione in ragione della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza del ricorso. Ha quindi ricostruito i presupposti del potere sindacale: l’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.

Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio ha individuato i requisiti nell’esistenza di un pericolo irreparabile e imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, e nella provvisorietà degli effetti. Ha poi precisato che il requisito dell’urgenza prescinde dalla prevedibilità e dall’imputabilità della situazione di pericolo, richiamando Consiglio di Stato sez. II n. 5150 del 2019 e Consiglio di Stato sez. V n. 3580 del 2019.

Applicando tali principi, il TAR ha valorizzato i numerosi sinistri stradali verificatisi dopo la sospensione dei lavori, alcuni con esito grave e in prevalenza riconducibili allo stato del manto viabile. Il dissesto, causato dalle radici delle alberature che invadevano le corsie, e l’assenza di soluzioni alternative praticabili — stante l’alta intensità di traffico e la funzione di collegamento dell’arteria — hanno confermato la sussistenza dei presupposti.

Quanto all’asserita incompetenza del Sindaco in materia di esecuzione anticipata dell’appalto, il Collegio ha osservato che l’ordinanza non ha inciso sulla procedura di aggiudicazione già conclusa, ma ha ordinato al Dirigente di far eseguire in urgenza i medesimi lavori. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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