Ottemperanza e poteri del commissario ad acta nel giudicato amministrativo (TAR Calabria n. 1815 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato e, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione agli obblighi di fare imposti dalla sentenza, ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta consegue alla protratta inottemperanza e opera in via sostitutiva ed a spese dell’amministrazione inadempiente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessando con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del commissario. Il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato resta fermo finché il commissario non abbia provveduto, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Il Fatto
Con sentenza n. 622/2024 il TAR Calabria aveva accolto il ricorso della società ricorrente, annullando l’aggiudicazione di un appalto disposta dal Comune in favore di altro operatore economico e condannando l’ente locale a proporre alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno, quantificata secondo i criteri indicati nella stessa pronuncia, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a..
Dopo le interlocuzioni, il Comune aveva dapprima negato l’obbligo risarcitorio e poi proposto un importo di euro 6.000,00, oltre spese legali e rimborso del contributo unificato. La ricorrente aveva richiesto una somma superiore, senza ottenere riscontro. A fronte dell’inerzia, ha proposto actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende in rito l’eccezione di inammissibilità: la ricorrente risulta sufficientemente individuata nell’atto introduttivo, al pari dell’oggetto della domanda. Nel merito rileva che la sentenza n. 622/2024 è esecutiva e che il Comune, alla luce delle emergenze documentali, non ha avanzato alcuna proposta conforme ai criteri in essa contenuti.
Stante il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso è fondato. Il Comune dovrà pertanto proporre alla ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione a cura di parte, il pagamento di una somma complessiva a titolo di risarcimento del danno secondo i criteri fissati nella sentenza ottemperanda.
In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, affinché su istanza di parte provveda in via sostitutiva ed a spese dell’amministrazione inadempiente nel termine di sessanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate con separata decisione.
Quanto alla richiesta astreinte, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata in euro 100,00 per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario.
Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8: resta fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, con distrazione al difensore.
Nota della Redazione
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