Parere paesaggistico negativo nel condono: no alla rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 3484 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria edilizia c.d. terzo condono, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo: l’unica autorità competente a definire il procedimento è il Comune. Ne consegue che la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004 e che l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel parere negativo è illegittimo. Il privato ha facoltà, ma non onere, di impugnare il parere negativo, idoneo a costituire arresto procedimentale. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, senza nuovi volumi o superfici.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo in Castroreale, presenta nel 2004 domanda di concessione edilizia in sanatoria ex legge n. 326/2003 per un fabbricato adibito a deposito attrezzi. Il Comune rileva l’esistenza di un vincolo paesaggistico, per l’ubicazione dell’opera entro i 150 metri dal torrente Patrì, e richiede l’autorizzazione alla Soprintendenza.
Dopo una lunga interlocuzione, la Soprintendenza adotta il provvedimento prot. 0014917 del 14.08.2023, con cui esprime parere negativo, rigetta la pratica e ordina la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria sul vincolo e l’illegittimità dell’ordine ripristinatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la formazione del silenzio assenso. L’art. 46 della L.R. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. n. 5/2011, come confermato dalla Corte cost. n. 155 del 2021, che rende applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio assenso nei procedimenti paesaggistici. Né vale il richiamo all’art. 29 della L.R. n. 7/2019, la cui omissione è colmata dalla norma statale.
Passando al merito, il giudice ritiene infondata la censura sul difetto di istruttoria. L’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 impone il vincolo ex lege per fiumi e torrenti, senza necessità di iscrizione negli elenchi del R.D. n. 1775/1933: il requisito dell’iscrizione riguarda solo i corsi d’acqua diversi. La natura demaniale dei torrenti ex art. 822 cod. civ. fonda il vincolo paesaggistico automatico.
Nel merito del condono, la Corte richiama la Corte cost. n. 252/2022: nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, restando esclusi nuovi volumi o superfici. L’opera in esame, qualificata come tipologia 2 nella stessa domanda, non è condonabile. Ne deriva l’infondatezza anche della censura sull’art. 10-bis, posto il carattere vincolato del potere.
È invece fondata l’ultima doglianza. Il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale che si inserisce nel procedimento di condono curato dal Comune. Esso non sostituisce l’atto finale e non abilita l’ente di tutela ad adottare provvedimenti di autotutela esecutiva. L’ordine di rimessione in pristino eccede quindi la competenza dell’organo consultivo ed è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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