Il PRG non può vietare gli impianti di recupero rifiuti (TAR Abruzzo n. 354 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non è titolare di un potere di veto sulla localizzazione degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti né degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Codice Ambientale e la disciplina speciale riservano alla Regione il potere autorizzatorio e attribuiscono all’autorizzazione unica l’effetto di variante dello strumento urbanistico. La ponderazione tra interesse ambientale e assetto del territorio è stabilita a monte dal legislatore, con prevalenza dell’interesse alla realizzazione degli impianti rispetto al potere pianificatorio comunale. È pertanto illegittima la variante al PRG che, modificando le norme tecniche di attuazione, interdica in via generale l’insediamento di tali attività in determinate zone.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva modificato gli artt. 36 e 37 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, introducendo il divieto tassativo di insediamento, nella sottozona industriale e nella zona agricola, di attività di gestione e trattamento di rifiuti organici putrescibili e di rifiuti speciali. Il divieto era esteso alle aziende che, accanto all’attività principale compatibile con le destinazioni d’uso, svolgessero attività secondarie di trattamento dei medesimi rifiuti.
Nelle more del giudizio il Comune adottava una variante tecnica generale, che confermava e ricomprendeva il contenuto della precedente delibera, sulla base del rapporto ambientale. Avverso tale atto le ricorrenti proponevano motivi aggiunti, per illegittimità derivata e per contraddittorietà rispetto agli esiti della valutazione ambientale. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione; tre società spiegavano intervento ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della censura riguarda il rapporto tra potere pianificatorio comunale e disciplina speciale degli impianti. Le ricorrenti richiamavano l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, che introduce un regime derogatorio delle regole di pianificazione urbanistica e riserva alla Regione il potere autorizzatorio, e l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che qualifica l’autorizzazione unica come titolo idoneo a costituire, ove occorra, variante dello strumento urbanistico.
Il Collegio ritiene le censure fondate. Il Comune non dispone di un potere di veto sulla realizzazione degli impianti: nell’ambito della conferenza di servizi decisoria esso è tenuto a manifestare l’eventuale dissenso con motivazione adeguata, che dia conto delle posizioni prevalenti e delle ragioni di incompatibilità dell’insediamento con le caratteristiche dell’area, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 1180 del 13.03.2014.
Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia sulla medesima vicenda, confermata in appello da Cons. Stato n. 2368/2022, relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato in favore della società ricorrente. Da quel percorso argomentativo discende che la ponderazione dell’interesse alla realizzazione degli impianti, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge. Non è pertanto richiesta alcuna motivazione rafforzata, avendo il legislatore già fissato la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto al potere di pianificazione comunale.
Il procedimento autorizzatorio prescinde dalla regola della competenza comunale in materia urbanistica e può concludersi anche in presenza di parere contrario dell’ente locale. Irrilevante è, inoltre, che il provvedimento si qualifichi espressamente come variante: l’autorizzazione comporta comunque la variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme la localizzazione dell’impianto senza necessità di ulteriori atti di assenso, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2724 del 29.04.2020 e n. 377 del 15.01.2020. Ne deriva l’esclusione del progetto dalla VAS, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006.
Assorbita ogni altra censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti e i provvedimenti impugnati annullati nei limiti dell’interesse. Il Comune e gli intervenuti sono condannati in solido alle spese, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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