Rinuncia al ricorso e forme equipollenti di conoscenza ai fini dell’estinzione (TAR Abruzzo n. 358 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo è atto recettizio, il cui effetto è quello di stimolare l’eventuale opposizione delle parti che abbiano un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., la conoscenza dell’atto di rinuncia può essere acquisita dalle altre parti non solo secondo le formalità ivi previste — notificazione dell’atto ovvero dichiarazione orale riportata a verbale — ma anche mediante forme equipollenti, quali la comunicazione della volontà di rinunciare seguita dal deposito in giudizio dell’atto e dalla successiva dichiarazione di adesione delle parti costituite. Ove manchi un interesse sostanziale alla prosecuzione e non vi sia opposizione, si perfeziona la fattispecie a formazione progressiva di cui all’art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. e si verifica l’effetto legale tipico dell’estinzione del giudizio, dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Teramo gli aveva vietato, per un periodo di tre anni, l’accesso a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, oltre al transito in determinate tratte stradali nei tempi antecedenti e successivi agli incontri casalinghi della squadra locale. Il provvedimento gli era stato notificato il 6 aprile 2019. Il ricorso, con domanda di annullamento dell’atto e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, era stato proposto davanti al TAR Abruzzo.

Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente, munito di procura speciale per l’esercizio del potere di rinunciare agli atti, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione, invocando la compensazione delle spese. L’amministrazione resistente, preso atto della rinuncia, ha dichiarato di non opporsi all’estinzione e alla compensazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda le modalità attraverso le quali la rinuncia al ricorso deve essere portata a conoscenza delle altre parti perché possa produrre l’effetto estintivo. Il Collegio richiama l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Il Tribunale qualifica la rinuncia come atto recettizio, il cui effetto è quello di stimolare l’eventuale opposizione delle parti che dimostrino di avere un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Da ciò deriva che la conoscenza dell’atto non è vincolata alle sole formalità indicate dalla norma.

Il Collegio richiama Consiglio di Stato, sezione V, 22 settembre 2015, n. 4429, e afferma che la conoscenza può essere acquisita anche mediante forme equipollenti, quali la comunicazione della volontà di rinunciare al ricorso seguita dal deposito in giudizio dell’atto di rinuncia e dalla successiva dichiarazione di adesione delle altre parti costituite.

Applicando tale principio, il Tribunale esclude che l’amministrazione resistente vanti un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Ritiene pertanto perfezionata la fattispecie a formazione progressiva descritta dall’art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm., alla quale consegue l’effetto legale tipico dell’estinzione del giudizio.

Il giudizio è quindi dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.. In considerazione della concorde volontà espressa dalle parti in ordine alla regolazione delle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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