Ordinanza di rimozione rifiuti illegittima senza istruttoria e contraddittorio (TAR Abruzzo n. 355 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il sindaco impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 è illegittima quando l’amministrazione non abbia svolto un’istruttoria completa e non abbia accertato in contraddittorio con il destinatario l’imputabilità soggettiva della condotta, almeno a titolo di colpa. La disciplina improntata alla rigorosa tipicità dell’illecito ambientale esige il preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’evento e un’esauriente motivazione sull’imputabilità. La misura di ripristino presuppone inoltre la doverosa comunicazione di avvio del procedimento, in ossequio alle regole di partecipazione. La carenza di istruttoria e di motivazione su una circostanza determinante, come la titolarità del fondo, travolge il provvedimento.

Il Fatto

Il Comune ha adottato un’ordinanza sindacale con cui ha intimato a due soggetti di provvedere, a loro cura e spese, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su un terreno e al ripristino dello stato dei luoghi, con avvertenza dell’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza e dell’addebito delle somme anticipate.

Il proprietario e altri soggetti titolari di interessi sul fondo hanno impugnato l’atto davanti al TAR Abruzzo, lamentando la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dell’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 e dei principi del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In sede cautelare la richiesta del ricorrente era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla ricostruzione della disciplina dell’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006, improntata a una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale. La norma richiede il preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’evento e impone all’amministrazione di svolgere un’adeguata istruttoria per acquisire gli elementi utili al riconoscimento della responsabilità.

L’ente deve inoltre procedere all’accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria, al quale l’evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa, e fornire un’esauriente motivazione dell’imputabilità soggettiva della condotta. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è illegittima l’ordinanza di rimozione adottata in mancanza di un’istruttoria completa e di una motivazione fondata su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d’esperienza.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il provvedimento risulta adottato in assenza di adeguata istruttoria, con carenza di motivazione e senza la doverosa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle regole di partecipazione e del contraddittorio. Il collegio osserva che, se fosse stato attivato il contraddittorio, sarebbe emerso che uno dei destinatari era nel possesso e nella detenzione esclusivi del fondo in forza di un contratto preliminare di vendita, dopo che lo era stato anche in virtù di un contratto di affitto.

Su questa circostanza determinante per il giudizio di responsabilità è mancata ogni adeguata istruttoria, ciò che rende illegittimo l’atto impugnato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento per quanto di interesse e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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