Divieto di sosta antistante il passo carrabile e potere del Comune su area privata (Cons. Stato n. 1967 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può autorizzare l’apposizione di segnaletica orizzontale che vieta la sosta nell’area antistante un passo carrabile anche quando l’area sia di proprietà privata. Il potere di regolamentazione della circolazione si fonda sull’uso pubblico della strada, non sulla titolarità di diritti reali pubblici, e trova fonte negli artt. 22, 26 e 27 del d. lgs. n. 285 del 1992 e nell’art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992. Ove il passo carrabile non rientri nell’ipotesi del primo periodo dell’art. 44, comma 4, del d. lgs. n. 507 del 1993, il divieto di sosta e il relativo segnale sono subordinati a specifica richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 44, comma 8, del d. lgs. n. 507 del 1993. La ridotta larghezza della carreggiata integra la condizione di contemperamento con le esigenze di viabilità e giustifica il provvedimento.

Il Fatto

I proprietari di un edificio residenziale hanno impugnato davanti al TAR Marche due provvedimenti del Comune: l’autorizzazione n. 666 del 2023, che concedeva a una terza parte il passo carrabile per un’ampiezza di metri 5,40, e l’autorizzazione n. 681 del 2024, che consentiva la realizzazione di segnaletica orizzontale per evidenziare l’area di manovra di entrata e uscita dal passo, sul lato opposto della strada.

Il TAR ha respinto il ricorso. I proprietari hanno appellato, sostenendo che il divieto di sosta sull’area privata antistante non potesse essere imposto senza un titolo legittimante e senza il consenso del proprietario, e che l’atto del 2024 non fosse meramente accessorio rispetto alla concessione del passo carrabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. L’autorizzazione n. 681 del 2024 è adottata ai sensi dell’art. 46, comma 5, del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 147 del 2020, oltre che degli artt. 22, 26 e 27 del d. lgs. n. 285 del 1992 e degli artt. 45 e 46 del regolamento di attuazione. La norma regolamentare consente di autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale diretta a evidenziare l’area di manovra.

Poiché non vi è evidenza che il passo carrabile rientri nella definizione del primo periodo dell’art. 44, comma 4, del d. lgs. n. 507 del 1993, esso ricade nel secondo periodo dell’art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992: il divieto di sosta e il posizionamento del segnale sono subordinati ad apposita richiesta, nella specie intervenuta.

Il riferimento normativo all’occupazione del suolo pubblico non presuppone la proprietà pubblica dell’area. Il potere pubblico di regolamentazione stradale si fonda sull’uso pubblico della strada e non sulla titolarità dei diritti reali, come affermato da Cons. St., sez. V, n. 1632 del 2025 e da Cons. St., sez. V, n. 9282 del 2023, che richiama l’art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, sull’assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali in caso di destinazione a uso pubblico.

Quanto all’istruttoria, il verbale di sopralluogo della polizia locale attesta che la carreggiata è larga metri 5,10 e che le caratteristiche dimensionali non consentono il libero accesso al passo carrabile in presenza di un veicolo in sosta sul lato opposto. È così integrata la condizione posta dall’art. 44, comma 8, del d. lgs. n. 507 del 1993, che richiede di contemperare le istanze del titolare con le esigenze di viabilità. Gli appellanti non hanno dedotto specifiche conseguenze pregiudizievoli sul traffico.

Infine, la censura sul vizio di procedura è generica: non è indicato quale utile contributo i proprietari avrebbero potuto fornire all’amministrazione, né rilevano gli interessi da contemperare in sede di adozione del provvedimento. L’appello è quindi infondato e la sentenza confermata, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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