Accesso agli atti e interesse strumentale alla tutela in giudizio (TAR Sicilia n. 3751 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prescinde dalla titolarità di una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La nozione di situazione giuridicamente tutelata ex art. 22 della legge n. 241/1990 è più ampia di quella dell’interesse all’impugnativa e comprende l’interesse di chiunque dimostri che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La strumentalità della richiesta va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzo processuale, il giudice amministrativo non può valutare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda né la rilevanza dei documenti: l’interesse ostensivo si apprezza in astratto e in modo autonomo rispetto allo scopo ultimo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ricevuto tre richieste di pagamento dall’ASP provinciale, tutte pervenute il 30.12.2023, relative al recupero di somme per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito nell’annualità 2013. Ritenendo le pretese generiche, ha presentato due istanze di accesso, il 2 e il 5 febbraio 2024, chiedendo le autocertificazioni poste a fondamento dei recuperi, l’indicazione delle prestazioni e delle date di erogazione, i conteggi contabili e ogni altro atto del procedimento.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha impugnato il silenzio diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il Tribunale sottolinea che tale nozione è distinta e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non esige una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo.
La legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti. Il diritto di accesso è configurato come interesse ad un bene della vita autonomo rispetto alla situazione che legittima l’impugnazione del provvedimento.
Da qui la lettura ampia della strumentalità: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla disponibilità del documento, ma non necessariamente all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269 e Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978.
Il Collegio aggiunge un secondo criterio: se l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è consentito alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti rispetto ad essa, perché la valutazione compete al giudice chiamato a decidere. L’interesse ostensivo va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo.
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene dimostrato l’interesse qualificato, diretto e personale della ricorrente, che intende agire a fronte di ritenute irregolarità dell’amministrazione. Sussiste il rapporto di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e posizione di interesse, senza ragioni ostative. Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari e tenuto conto della proposizione seriale di cause analoghe.
Nota della Redazione
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