Obbligo di bonifica del responsabile nonostante la perdita della detenzione (Cons. Stato n. 1972 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica dei siti contaminati grava sul responsabile dell’inquinamento e non si trasferisce né si estingue per effetto della perdita della detenzione dell’area, anche quando questa consegua all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale. Il proprietario incolpevole è tenuto solo alle misure di prevenzione e conserva la mera facoltà di assumere volontariamente gli interventi di messa in sicurezza e bonifica. L’atto che si limiti a richiamare un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, è meramente confermativo e difetta di autonoma lesività, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. La generica dichiarazione del proprietario di volersi “prendere in carico” la gestione ambientale non integra assunzione dell’obbligo di bonifica.
Il Fatto
La società conduttrice di uno stabilimento destinato alla produzione di dolciumi è stata individuata dalla Provincia quale responsabile della contaminazione da oli combustibili e diffidata, con ordinanza del 2017, ad attivare le procedure di bonifica. Il provvedimento è stato confermato dal TAR con decisione passata in giudicato. Sopravvenuta la liquidazione giudiziale, la curatela ha opposto la restituzione dell’area alla proprietà e ha impugnato le successive note del Comune e della Provincia.
Il TAR, riuniti i ricorsi, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota provinciale e irricevibile quella della nota comunale, respingendo nel merito il ricorso del proprietario. La sola società conduttrice ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della nota provinciale che aveva ribadito la persistenza dell’obbligo di bonifica in capo alla società. Richiamando il consolidato orientamento, la Sezione distingue l’atto meramente confermativo, che si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria né nuova motivazione, dall’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una rinnovata ponderazione degli interessi. Solo il secondo è autonomamente impugnabile.
Nel caso concreto manca qualsiasi nuova attività istruttoria successiva al 2017: il soggetto responsabile era già stato definitivamente individuato e il giudicato formatosi sulla responsabilità preclude ogni diversa valutazione. La doglianza è quindi infondata.
Quanto alla nota comunale, la Corte ne riconosce la portata immediatamente lesiva per il proprietario, contenendo una esplicita diffida e il richiamo a possibili conseguenze penali in caso di inerzia. Il dedotto vizio di incompetenza avrebbe però dovuto essere fatto valere entro il termine di decadenza.
Il nucleo della decisione riguarda la posizione del responsabile dopo la perdita della detenzione. La Sezione ricostruisce il quadro normativo: l’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 pone gli obblighi sul responsabile; l’art. 244 disciplina le ordinanze provinciali; l’art. 245 riconosce al proprietario incolpevole la sola facoltà di intervenire; l’art. 250 prevede gli interventi d’ufficio in via residuale; l’art. 253 regola oneri reali e privilegi speciali. Sulla scorta di Ad. Plen. n. 3 del 2021, la Corte ribadisce che l’obbligo di bonifica resta unicamente a carico di chi ha causato l’inquinamento e non è configurabile in capo al proprietario per la sola qualità di titolare del fondo.
La società appellante non può quindi dirsi estranea agli obblighi per il fatto di non detenere più l’immobile: la responsabilità era già stata accertata in via definitiva. Il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 3077 del 2023 conferma che il proprietario incolpevole non è tenuto neppure alle misure di messa in sicurezza di emergenza.
Infine, la dichiarazione del proprietario di volersi “prendere in carico” la gestione ambientale è troppo generica per integrare una assunzione volontaria dell’obbligo, diversamente da quanto ritenuto in un precedente della Sezione richiamato dalla stessa parte. L’appello è respinto con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.