Emersione del lavoro irregolare: escluso il richiedente asilo già regolarmente occupato (TAR Lazio n. 9842 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, ancorché applicabile anche ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, postula che il rapporto di lavoro da regolarizzare sia effettivamente irregolare. Non può essere ammessa all’emersione l’attività lavorativa già “emersa” nell’ordinamento giuridico dello Stato, perché solo per i rapporti irregolari sussiste l’esigenza di garantire tutele. L’eventuale difetto di coordinamento tra fattispecie concrete e astratte non può essere colmato in via ermeneutica dal giudice amministrativo, operando una interpretazione contra legem.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente la protezione internazionale, era stato assunto a tempo indeterminato il 6 maggio 2020 e, il successivo 17 giugno 2020, la datrice di lavoro aveva presentato una domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. La Prefettura, dopo il preavviso di rigetto del 9 maggio 2022, aveva definitivamente respinto l’istanza con decreto del 19 dicembre 2022, rilevando che il rapporto di lavoro era stato instaurato prima della proposizione della domanda e che il lavoratore già soggiornava regolarmente, essendo il suo ricorso avverso il diniego della protezione internazionale ancora sub iudice.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la normativa sull’emersione è stata ritenuta applicabile anche ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, stante l’autonomia della procedura rispetto a quella dei richiedenti protezione internazionale, ma a condizione che l’istanza abbia ad oggetto rapporti con datori di lavoro diversi.
Il Collegio osserva che un’interpretazione ampia e sistematica non può ammettere alla procedura di regolarizzazione contratti di lavoro già “emersi” nell’ordinamento, per i quali non sussiste l’esigenza di garantire ulteriori tutele.
Richiamando il Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre 2022, n. 8583, la sentenza evidenzia che il limite massimo di applicazione della disciplina di emersione si ha quando lo straniero sia già titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo parziale e faccia richiesta per un diverso contratto di lavoro, relativo alle restanti ore lavorative: solo in tal caso il precedente svolgimento di regolare attività lavorativa non osta all’accesso alla regolarizzazione.
Il TAR conferma tale orientamento, precisando che i possibili disallineamenti di posizioni giuridiche – come quello dello straniero irregolare che accede più facilmente alla stabilizzazione rispetto al richiedente asilo regolarmente impiegato – non possono essere colmati in via ermeneutica dal giudice amministrativo. L’interpretazione contra legem e contro la voluntas legis esplicitata negli atti normativi applicabili non è consentita.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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