Corso quadriennale aspiranti commissari: natura formativa e no computo anzianità (Cons. Stato n. 2732 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di Polizia, previsto dall’art. 6, lett. a), del D.P.R. n. 341/1982, ha natura esclusivamente formativa e non instaura un rapporto di servizio. L’immissione nel ruolo dei commissari avviene solo dopo il superamento dell’esame finale e la conseguente nomina in prova. Gli indici valorizzati dagli aspiranti (concorso pubblico di accesso, “nomina” ad allievo, doveri disciplinari, pensione privilegiata per infortunio, obbligo quinquennale di permanenza, trattamento economico proporzionale) non sono idonei a qualificare il periodo come servizio utile ai fini dell’anzianità e previdenziali. Il trattamento economico non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa, difettando il rapporto sinallagmatico, e le somme erogate sono redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986. Non sussiste disparità di trattamento rispetto agli allievi già in ruolo, collocati in aspettativa, né rispetto al personale delle altre Forze di polizia, poiché il principio di equiordinazione ha natura tendenziale e programmatica e non impone discipline speculari. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e non sussistono i presupposti per la remissione alla Corte di Giustizia.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, hanno impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la diffida al computo, ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario svolto presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia. Avevano chiesto anche l’accertamento del relativo diritto.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, richiamando il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 1324 del 2007 e la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 442/2024, secondo cui l’allievo non è dipendente pubblico e l’attività svolta è finalizzata alla formazione. Il primo giudice ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Gli appellanti hanno articolato quattro motivi, lamentando l’omesso esame dei profili ricostruttivi del rapporto e la disparità di trattamento rispetto agli allievi già in servizio e al personale delle altre Forze di polizia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo e conferma l’impianto del primo giudice, richiamando le proprie sentenze n. 7021 e 7474 del 2025, rese in controversie omologhe. L’assunzione nei ruoli dei commissari avveniva, secondo l’originaria formulazione dell’art. 55 della legge n. 121/1981, mediante la frequenza con esito positivo dell’Istituto Superiore di Polizia o il concorso pubblico riservato ai laureati.

Il Collegio sottolinea che l’art. 11 del D.P.R. n. 341/1982 prevedeva la nomina ad allievo aspirante in prova, con estensione delle disposizioni sugli allievi degli istituti di istruzione di Polizia, mentre l’art. 13 disciplinava la nomina ad aspirante commissario al termine del primo biennio e l’art. 14 l’esame finale. Da qui la conclusione che l’immissione in ruolo e lo status di “in servizio” si perfezionano solo con il superamento dell’esame finale e la nomina in prova nel ruolo di commissario. L’ammissione al corso dà luogo a un rapporto di formazione “in prova”, non a un rapporto di servizio.

Nessuno degli indici addotti dagli appellanti assume valore dirimente: il concorso è finalizzato alla selezione di corsisti; la terminologia della “nomina” attiene all’accesso al corso; l’art. 11, comma 4, serve a escludere gli obblighi di leva, senza equiparare il periodo sotto il profilo previdenziale; le trattenute applicate durante il corso erano solo assistenziali. Le ipotesi di dimissione, il potere sanzionatorio e la pensione privilegiata ex leggi n. 280/1981 e n. 308/1981 rispondono a logiche formative e assicurative. Il trattamento economico non è corrispettivo di una prestazione lavorativa, mancando il rapporto sinallagmatico, e resta irrilevante il trattamento fiscale, trattandosi di redditi assimilati.

Quanto alla pretesa disparità, il Collegio esclude l’identità di situazioni rispetto agli allievi già incardinati nei ruoli e in aspettativa, la cui posizione deriva da un rapporto di lavoro già esistente. Il principio di equiordinazione ricavabile dall’art. 8 della legge n. 124/2015 ha natura tendenziale e programmatica e, come affermato nel parere n. 1410 del 19 ottobre 2023, non impone discipline perfettamente speculari. Né dall’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010 può ricavarsi la decorrenza dell’anzianità dalla qualifica di aspirante.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: rispetto agli artt. 36 e 38 Cost. rileva l’assenza di trattenute pensionistiche e l’estraneità degli aspiranti al Corpo; rispetto all’art. 97 Cost. non si ravvisa irragionevolezza del provvedimento. Quanto alla direttiva 2003/88/CE, il Collegio esclude la rilevanza della nozione di orario di lavoro elaborata dalla CGUE nella sentenza del 28.10.2021, causa C-909/19, riferendosi essa alla formazione imposta in costanza di rapporto già costituito. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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