Demanio marittimo e usi civici, legittima l’autotutela esecutiva del Comune (TAR Puglia n. 729 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può esercitare il potere di autotutela esecutiva previsto dall’art. 823 cod. civ. e dall’art. 54 cod. nav. per ripristinare la legalità su aree del demanio marittimo occupate sine titulo, e tale potere resta esercitabile anche quando le aree siano qualificate come usi civici, poiché il relativo regime di tutela non differisce da quello dei beni demaniali. La natura demaniale del bene può essere provata dalle risultanze catastali, che attestano l’avvenuto espletamento della procedura di delimitazione, senza necessità di una preventiva delimitazione ex art. 32 cod. nav., discendendo la demanialità direttamente dalla legge. L’ordinanza di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non richiede la previa diffida non rinnovabile, che non è posta a presidio del diritto di difesa, né la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato. L’abuso va valutato in modo complessivo e non atomistico, non potendosi scomporre il complesso edilizio per invocare discipline di favore sui singoli interventi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Vieste n. 131 Reg. Ord. del 26.04.2022, con cui il Dirigente del Settore Tecnico gli ingiungeva lo sgombero di aree demaniali marittime, la demolizione di plurimi manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al verbale della Polizia municipale richiamato per relationem. Deduceva l’illegittimità degli atti per difetto dei presupposti, lamentando che le opere fossero assistite da titoli edilizi e che le aree appartenessero non al demanio marittimo statale ma al diverso regime degli usi civici.
Il Comune e le Amministrazioni statali resistevano chiedendo il rigetto. In corso di causa il ricorrente dichiarava di aver demolito in proprio i manufatti, con esborsi documentati, e chiedeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, essendo intervenuta la demolizione e non contestata la circostanza, occorreva scrutinare la legittimità degli atti ai fini dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Nel merito ha respinto l’istanza, confermando le considerazioni già espresse in sede cautelare e avallate dal Giudice d’appello.
Sulla natura dell’area, il Tribunale ha osservato che il catasto attesta l’avvenuto espletamento della delimitazione ex art. 32 cod. nav. e art. 58 reg. nav. mar., sicché, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, la demanialità non è contestabile. Il criterio naturalistico, desunto dall’esame dei luoghi e dalla continuità con l’arenile, ha confermato le risultanze catastali. La demanialità deriva direttamente dalla legge e non è configurabile una sdemanializzazione tacita, richiedendo l’art. 35 cod. nav. un formale provvedimento costitutivo.
Il Collegio ha poi affermato che il regime dei beni demaniali si applica anche agli usi civici, con conseguente legittimità dell’autotutela esecutiva ex art. 823 cod. civ. anche per tali cespiti, richiamando la giurisprudenza amministrativa e la Cass. civ., Sez. III, n. 19792 del 2011 sull’equiparazione tendenzialmente completa.
Quanto agli abusi, il Tribunale ha escluso che le opere corrispondano ai titoli edilizi in sanatoria, ravvisando difformità sostanziali rispetto alle prescrizioni e ai ridimensionamenti imposti. Ha inoltre ritenuto inammissibile la parcellizzazione degli interventi, dovendosi valutare l’incidenza unitaria del complesso edilizio.
Infine, il Collegio ha respinto le censure sull’omessa diffida non rinnovabile, sulla partecipazione procedimentale e sull’affidamento, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, e ha condannato il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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