Conversione permesso di soggiorno studio in lavoro e obbligo di riesame (TAR Trentino-Alto Adige n. 233 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Il Questore, investito di una istanza di rinnovo per studio, non può omettere di valutare tale possibilità e deve riesaminare la posizione dello straniero accertando la sussistenza dei presupposti di legge. La motivazione postuma offerta dall’Amministrazione in giudizio non integra il provvedimento impugnato. La posizione di soggiorno dello straniero ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale è regolare: l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza costituisce titolo idoneo alla permanenza sul territorio e allo svolgimento dell’attività lavorativa. È inammissibile l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento priva di specifiche doglianze e tardivamente proposta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato autorizzato all’ingresso in Italia con visto per motivi di studio e formazione. Al momento dell’ingresso veniva tratto in arresto in esecuzione di un ordine ex art. 656 cod. proc. pen. per una condanna risalente al 2014, non potendo quindi avviare il programma formativo.

La pena veniva poi sostituita con l’affidamento in prova al servizio sociale in provincia di Bolzano, misura regolarmente espiata con estinzione della pena. Il ricorrente trovava lavoro e alloggio. Ritenendo di possedere i requisiti, chiedeva il rinnovo del permesso per studio o la conversione in permesso per lavoro subordinato. Il Questore rigettava l’istanza, rilevando che il corso non era mai stato svolto e che l’arresto non costituiva causa di forza maggiore. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nella parte in cui l’Amministrazione non ha considerato la conversione della domanda da permesso per studio a permesso per lavoro. La base normativa è individuata nell’art. 6, comma 1, del TUI, che consente espressamente tale conversione.

Il provvedimento questorile non affronta affatto questa possibilità. Le difese dell’Amministrazione sul punto costituiscono indebita motivazione postuma e risultano comunque non condivisibili laddove qualificano irregolare la posizione di soggiorno del ricorrente.

Sul punto il TAR richiama le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione n. 7458 del 2006, secondo cui è il provvedimento del Tribunale di sorveglianza a costituire ex lege il titolo idoneo a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in deroga alla disciplina restrittiva sull’accesso al lavoro. Nella stessa direzione la circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 2000, la quale esclude la necessità di un permesso ad hoc, ben potendo l’ordinanza del magistrato di sorveglianza costituire ex se autorizzazione a permanere.

Quanto all’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, essa è tardiva e comunque inammissibile per difetto di specifiche doglianze. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e onere per l’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente valutando la sussistenza dei presupposti della conversione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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