Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1241 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente può trarre dall’annullamento dell’atto impugnato, rende il ricorso improcedibile. L’improcedibilità va dichiarata anche quando la garanzia della posizione sostanziale sia riconosciuta e condivisa dalle parti costituite, non residuando alcun interesse a una pronuncia nel merito. La definizione in rito non preclude la compensazione delle spese quando l’accordo tra i difensori di tutte le parti costituite ne offra giustificazione. Il giudice non è chiamato a esaminare i profili di illegittimità dedotti quando l’interesse al ricorso è ormai esaurito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un complesso immobiliare in parte a destinazione commerciale e in parte residenziale, hanno impugnato due decreti motivati di occupazione d’urgenza e le connesse ordinanze di occupazione temporanea, adottati per la realizzazione di tratte autostradali. L’area oggetto di acquisizione comprendeva l’unico ingresso carraio del fondo, cosicché l’esproprio avrebbe potuto determinare l’interclusione del complesso e la perdita dell’accesso esistente.
Dedotta l’illegittimità degli atti ablatori per violazione di legge ed eccesso di potere, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento. Si sono costituiti la società concessionaria, la società di progetto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il rigetto. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno segnalato la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata garantita la tutela dell’accesso in fase di cantiere, in sede di progettazione esecutiva e al termine dell’esproprio, chiedendo la compensazione delle spese; istanza condivisa dalle controparti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa attorea circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è individuata nella acquisita garanzia di tutela dell’accesso alle proprietà, assicurata tanto durante il cantiere quanto nella progettazione esecutiva e all’esito dell’esproprio.
Su questa base il Tribunale esclude che residuino ulteriori ragioni per una decisione del giudizio nel merito. La verifica dell’interesse alla decisione è condizione dell’esame delle censure: venuto meno l’interesse, la controversia non può essere decisa nel merito e va definita in rito.
Il provvedimento qualifica quindi il ricorso come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con formula che recepisce l’impostazione condivisa dalle parti costituite. La statuizione non investe i profili di illegittimità dedotti, che restano assorbiti dalla definizione processuale.
Sul piano delle spese, il Collegio rileva l’accordo intervenuto tra i difensori di tutte le parti costituite e dispone la compensazione, in coerenza con la definizione non di merito della lite.
Nota della Redazione
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