Documenti caratteristici militari e sindacato sul giudizio del revisore (TAR Trentino-Alto Adige n. 123 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi nei documenti caratteristici dei militari hanno natura ampiamente discrezionale, perché affidati a valutazioni di valore da scegliersi tra definizioni tipizzate dal modello. Essi sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesti vizi logici o di altre palesi figure sintomatiche dell’eccesso di potere. La discordanza tra le valutazioni del compilatore e quelle del primo revisore appartiene alla fisiologia del procedimento e non ne costituisce patologia, salvo che si traduca in proposizioni logicamente incompatibili. Il dissenso del revisore, cui spetta l’ultima parola, non richiede l’allegazione di fatti specifici né una motivazione diffusa, essendo sufficiente la scelta, nell’ambito delle definizioni tipizzate, di quella ritenuta più congruente. Le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e la flessione rispetto ai giudizi precedenti esige motivazione rafforzata solo quando sia improvvisa e rispetto a qualifiche apicali.

Il Fatto

Una militare, effettiva presso una Stazione dell’Arma, dopo il trasferimento da altra sede impugnava davanti al TAR il rapporto informativo relativo al periodo di servizio e la successiva lettera di ammonizione. Il compilatore del documento aveva attribuito alle qualità e al rendimento della ricorrente aggettivazioni positive; il primo revisore, non concordando su alcune voci, aveva dequalificato il giudizio complessivo.

La ricorrente deduceva l’interesse al ricorso per le possibili ripercussioni sulla carriera e impugnava il documento per eccesso di potere sotto plurimi profili: incoerenza interna tra le parti del documento, difetto di motivazione sulla flessione rispetto ai giudizi antecedenti, travisamento dei fatti e carattere punitivo della valutazione. Si costituiva l’Amministrazione resistente, contestando la fondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010, che sottopone i militari a valutazione mediante documenti caratteristici, strumento per scrutinare qualità e rendimento in servizio. Richiamando un indirizzo giurisprudenziale costante, il Tribunale ribadisce che tali giudizi sono sindacabili solo per manifesti vizi logici o palesi figure dell’eccesso di potere, tra cui il pregiudizio.

Quanto al primo motivo, la dedotta contraddittorietà tra compilatore e revisore è ricondotta alla diversa prospettiva delle due autorità valutative. La discordanza è fisiologica: diventa patologica solo se si traduce in proposizioni logicamente incompatibili. Il prevalere del giudizio del revisore è risolto sul piano organizzativo dalla normativa di settore. Le valutazioni analitiche interne risultano armoniche e consequenziali con il giudizio finale, e le singole voci sono autonome, non potendosi desumere correlazioni da una lettura a contrario.

Sul secondo motivo, relativo alla flessione rispetto ai giudizi precedenti, il Collegio richiama la regola per cui un improvviso abbassamento esige specifica motivazione, ma rileva che dai rapporti anteriori non emerge alcuna flessione repentina, non avendo la ricorrente conseguito valutazioni apicali. Il revisore si è attenuto alle formule tipizzate dal modello, senza impiego di giudizi atipici, e la motivazione è idonea per la tipologia del procedimento. L’onere di motivazione rafforzata non opera, non collocandosi il giudizio ai margini inferiori della scala.

Il terzo motivo è respinto perché diretto a sindacare nel merito una valutazione discrezionale. L’episodio disdicevole, stigmatizzato da entrambe le autorità, non costituisce novità, essendosi verificato in precedenza un altro fatto rilevante. Le attestazioni di ringraziamento richiamate non sono idonee a ribaltare le valutazioni. Il quarto motivo cade di fronte alla posizione gerarchica del revisore, che godeva di un punto di osservazione privilegiato e di conoscenza diretta dell’operato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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