Ottemperanza al giudicato e Carta docente: poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2501 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali integrano il presupposto dell’inerzia. Ove l’amministrazione non provveda, il giudice nomina un commissario ad acta con poteri di allocazione in bilancio e di reperimento delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Il giudicato che accerta il diritto alla Carta elettronica per la formazione dei docenti impone all’amministrazione di attribuirla nel valore liquidato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 356/2024 con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, e ha condannato il Ministero alla sua attribuzione per un valore di € 2.500,00, oltre accessori.
Il Ministero intimato si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento è stata notificata presso la sede dell’ente il 30 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania del 18 febbraio 2025. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Accertata l’inerzia, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. L’accoglimento del ricorso è fondato sull’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un diritto già riconosciuto in sede di merito.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un funzionario adeguatamente qualificato. Il commissario si insedia su richiesta della parte, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni.
Il Collegio ha precisato l’ampiezza dei poteri commissariali: allocazione della somma in bilancio ove manchi uno stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Espletate le operazioni, il commissario trasmette al Tribunale una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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