CIG e sospensione da diniego white list: evento imputabile all’impresa (TAR Calabria n. 1221 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività d’impresa conseguente al diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list disposto dalla prefettura non integra la causa di forza maggiore richiesta per l’accesso all’integrazione salariale. L’evento è imputabile all’impresa quando il provvedimento prefettizio si fonda su legami societari e collaborativi con soggetti destinatari di interdittiva antimafia, idonei a fondare il pericolo di condizionamento della gestione imprenditoriale. La funzione degli ammortizzatori sociali è di intervenire in ipotesi di temporanea crisi non riconducibile a responsabilità dell’imprenditore. Ai fini del beneficio rilevano solo i provvedimenti giurisdizionali definitivi, non quelli cautelari. L’art. 8 d.m. n. 95442 del 2016 e la circolare INPS n. 139/2016, non impugnati, vincolano l’ufficio periferico.

Il Fatto

La società ricorrente riceveva dalla prefettura un decreto di diniego del rinnovo dell’iscrizione all’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la cd. white list. Il provvedimento si fondava sui rapporti intrattenuti dalla società con altro soggetto destinatario di interdittiva antimafia, con il quale aveva costituito una società partecipata. Il diniego comportava la sospensione delle prestazioni derivanti da un contratto di trasporto di rifiuti speciali e, di riflesso, il blocco dell’attività lavorativa per il periodo 1 marzo 2021 – 27 marzo 2021.

Per tale periodo la società chiedeva l’integrazione salariale per il settore dei trasporti. L’INPS, sede di Crotone, rigettava l’istanza sul rilievo che la sospensione derivava da evento imputabile all’impresa e che i provvedimenti cautelari ottenuti in sede giurisdizionale non erano idonei a dimostrare la non imputabilità. La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria e richiamando l’art. 11 d.lgs. n. 148 del 2015 e l’art. 8 d.m. n. 95442 del 2016.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il rapporto causale tra diniego prefettizio, sospensione contrattuale e fermo dell’attività lavorativa. Su questa base esclude che la sospensione dipenda da eventi non imputabili all’impresa. Rileva un intenso legame contrattuale e una stretta collaborazione tra le due società, richiamando la ricostruzione contenuta nel decreto prefettizio.

Il Collegio valorizza gli elementi indicati nel provvedimento: la sede sociale coincidente, la presenza di un socio e consigliere di una società nel consiglio di amministrazione dell’altra, il ruolo del presidente e direttore tecnico come consigliere della partecipata, l’avvicendamento dei dipendenti nel corso degli anni. L’intensità dei legami non è venuta meno dopo le interdittive, rendendo ragionevole l’ipotesi di un condizionamento nella gestione imprenditoriale.

L’imputabilità del diniego è inoltre corroborata dalla richiesta, accolta, di applicazione del controllo giudiziario con nomina di amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Il comma 1 della stessa disposizione presuppone infatti il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa: circostanza che il Tribunale considera incompatibile con la tesi della totale estraneità della ricorrente.

Il TAR ritiene quindi corretta e logica la motivazione del diniego, che imputa sul piano causale alla ricorrente il mancato rinnovo dell’iscrizione. La funzione degli ammortizzatori sociali è di intervenire in ipotesi di temporanea crisi aziendale non riconducibile a responsabilità dell’imprenditore. Il Collegio condivide sul punto la difesa dell’Istituto.

Quanto all’inidoneità dei provvedimenti cautelari, il Tribunale richiama la circolare INPS n. 139/2016, applicata dall’ufficio periferico. Poiché la ricorrente non ha impugnato la circolare né ha dedotto specifici motivi contro di essa, il provvedimento impugnato resta legittimo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo l’art. 91 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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