Responsabilità erariale e dolo necessario per i fondi PNRR edilizia residenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 6 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile per i fatti commessi dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2025 è limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dallo stesso dolosamente voluta. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso e della consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta, non essendo sufficienti il mero inadempimento del cronoprogramma procedurale, la difformità del progetto esecutivo rispetto a quello ammesso a finanziamento, né l’indicazione di opere con punteggi premiali non integralmente realizzate. L’omessa segnalazione di un pregresso finanziamento, laddove la condotta non sia sorretta dalla volontà di procurare il danno, non integra la fattispecie dolosa e non consente l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco del comune e la responsabile dell’ufficio tecnico, quest’ultima con funzioni di R.U.P., contestando un presunto danno erariale di € 543.636,00 arrecato alla Regione. La somma corrisponde all’acconto erogato, pari al 30% di un finanziamento concesso con fondi complementari al P.N.R.R. per un programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica riguardante due fabbricati di proprietà comunale.
Secondo l’atto di citazione, l’ente aveva in precedenza utilizzato un finanziamento statale per la demolizione dei medesimi edifici; aveva poi dichiarato la realizzazione di edifici in NZEB, ottenendo il punteggio premiale che ne aveva consentito l’ammissione; aveva indicato la quota residua del primo finanziamento come cofinanziamento proprio; non aveva rispettato il cronoprogramma delle attività, retrodatando un atto di indizione della gara. La Procura ha prospettato il dolo e il concorso di entrambi i convenuti.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla disciplina applicabile. L’art. 21 del d.l. n. 76/2020 limita la responsabilità amministrativo-contabile, per i fatti commessi nel periodo di riferimento, ai soli casi di danno dolosamente voluto, ferma restando la responsabilità colposa per omissione o inerzia, nella specie non contestata.
Sul primo profilo, la Corte esclude la duplicazione dei finanziamenti e la dolosa omissione nella domanda presentata alla Regione. L’art. 5.2 dell’avviso regionale poneva come condizione di ammissibilità che la “proposta di intervento” non avesse beneficiato di precedente finanziamento statale o comunitario, non già che l’opera o l’edificio non fossero stati già oggetto di contributi. La relazione tecnica allegata alla domanda dava conto del progetto finanziato con la legge n. 219/1981 e della disponibilità di quelle risorse, metà delle quali a copertura dell’intervento; la medesima relazione non occultava né sovrapponeva in modo fraudolento le due fonti di finanziamento. L’indicazione del contributo come quota parte a carico del comune è ritenuta irrilevante, poiché l’art. 5.3 richiedeva il cofinanziamento proprio solo oltre la soglia di 3,5 milioni di euro, non raggiunta.
Sui punteggi premiali, la Corte osserva che il punteggio di 50 punti previsto per gli edifici NZEB non era aggiuntivo, ma costituiva la sommatoria dei punteggi massimi dell’adeguamento sismico, dell’efficientamento energetico e della premialità per le zone sismiche. Poiché il comune ricade in zona sismica 1, l’intervento avrebbe comunque conseguito un punteggio utile, peraltro ampiamente sufficiente in graduatoria. La Corte aggiunge che la mancata realizzazione ex post dell’obiettivo NZEB, per incapienza dei fondi, non è di per sé imputabile a volontà dolosa, restando ovviamente salva la verifica del raggiungimento dell’interesse pubblico.
Quanto alla difformità del progetto esecutivo, che ha previsto il completamento del solo edificio A e non dell’edificio B, rimasto privo di impianti e quindi non fruibile per uso residenziale, la Corte esclude il dolo. Per l’edificio A la mancata prova del mancato conseguimento degli obiettivi grava sul pubblico attore; per l’edificio B il danno appare in parte qua sussistente, ma non ascrivibile a dolo, restando la revoca del contributo rimessa alla valutazione regionale.
Sul cronoprogramma, il collegio rileva che i termini violati avevano minor grado di cogenza di quelli individuati con la formula “entro e non oltre”. La questione dell’obbligazione giuridicamente vincolante ex art. 1, comma 7-bis, d.l. n. 59/2021, rilevante innanzi al giudice amministrativo in sede di eventuale revoca, non è decisiva nel giudizio erariale, non essendo allegato né dimostrato un nocumento autonomo da ritardo. Non risulta, infine, dimostrata la consapevolezza dei convenuti circa l’antigiuridicità delle condotte, né la volontà di procurare il danno o di accettarne l’eventualità. Il sindaco non era a conoscenza del pregresso finanziamento; la R.U.P. ha informato la Regione del nuovo quadro economico. La domanda è rigettata e i convenuti sono assolti, con liquidazione del compenso difensivo a carico del comune.
Nota della Redazione
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