Revoca dell’avviso orale e silenzio-assenso solo per fatti sopravvenuti (TAR Toscana n. 1452 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 opera esclusivamente sulle istanze di revoca dell’avviso orale in senso proprio, ossia su quelle che deducono fatti sopravvenuti idonei a superare la misura originariamente adottata. La richiesta che contesti il corretto esercizio del potere al momento dell’emissione, per asserita mancanza dei presupposti, si qualifica come domanda di annullamento d’ufficio e non produce l’assenso tacito. L’originario avviso orale non impugnato nel termine, per vizio attinente ai presupposti, è inammissibile in sede di impugnazione del diniego di revoca, non essendo consentito contestarlo per la prima volta in tale sede.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di revoca dell’avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Firenze. L’amministrazione rigetta l’istanza; avverso il diniego il ricorrente propone ricorso gerarchico al Prefetto, che lo respinge.
Con l’atto introduttivo il ricorrente impugna sia il decreto questorile di rigetto sia il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la causa giunge alla pubblica udienza del 10 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istanza presentata. Dal contenuto emerge che la richiesta non mira al riesame dell’avviso per sopravvenienze, ma contesta l’illegittimo esercizio del potere al momento dell’adozione, sostenendo che un procedimento penale ancora in corso non sarebbe sufficiente a comprovare la pericolosità sociale. La domanda va quindi più correttamente qualificata come richiesta di annullamento d’ufficio.
Su questa qualificazione si innesta la prima censura, che invoca la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale accoglie l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato e ritiene che l’assenso tacito valga per le sole istanze di revoca in senso proprio, dirette a valutare motivi sopravvenuti che facciano superare la misura originaria. Esso non opera per le istanze che mettano in discussione il corretto originario esercizio del potere. Il primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, con cui si denuncia la mancanza dei presupposti per l’irrogazione dell’avviso orale, è dichiarato inammissibile. Le censure sono rivolte direttamente all’atto di avviso, che tuttavia non è stato tempestivamente gravato. Non è quindi possibile contestarne la legittimità in questa sede, in via indiretta, attraverso l’impugnazione del diniego di revoca.
Il ricorso è respinto. Sussistono tuttavia giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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