Donazione tra parenti in linea retta non esclude la lottizzazione abusiva cartolare (TAR Sicilia n. 3282 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esimente prevista dall’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 non sottrae in assoluto gli atti ivi elencati — tra cui le donazioni fra parenti in linea retta — alla possibilità di integrare una lottizzazione abusiva cartolare. Il frazionamento realizzato mediante tali atti è privo della valenza probatoria diretta che il primo comma dell’art. 30 attribuisce agli ordinari atti di trasferimento, ma può confluire in un quadro indiziario più ampio, ove gli elementi raccolti, globalmente considerati, siano dotati di inferenza probatoria. Il carattere permanente dell’illecito ne comporta la trasferibilità propter rem e la sanzionabilità in capo a chi abbia goduto dei terreni abusivamente lottizzati, senza che la buona fede dell’acquirente valga di per sé a escludere la fattispecie. Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende, infine, superflua la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il funzionario responsabile del V Settore del Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, la sospensione di qualsiasi attività, il divieto di disporre dei suoli e la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con riguardo a un fondo agricolo censito al foglio 58, particella 1899.

Il ricorrente deduce di aver acquistato il terreno per atto di donazione dal padre e di essere proprietario di un lotto ricadente in zona E-agricola secondo il piano regolatore. Propone due censure: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la falsa applicazione dell’art. 30, commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 380/2001, assumendo che l’operazione di frazionamento e trasferimento donativo rientri nell’esimente del comma 10. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la nozione di lottizzazione abusiva muovendo dall’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e distingue la fattispecie materiale, che presuppone l’avvio non autorizzato di opere di trasformazione urbanistica, da quella cartolare, integrata dal frazionamento e dalla vendita di lotti che, per dimensioni, numero e ubicazione, denuncino in modo non equivoco la destinazione edificatoria. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3416 del 2018 e Consiglio di Stato, sez. II, n. 3215 del 2019, nonché gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza.

Il passaggio centrale riguarda l’esimente invocata. Secondo il Tribunale, la disposizione del comma 10 va interpretata nel senso che il frazionamento realizzato mediante divisioni ereditarie, donazioni fra coniugi e parenti in linea retta, testamenti e atti costitutivi di diritti reali di garanzia è privo della rilevanza probatoria diretta attribuita agli altri atti di trasferimento, ma non esclude che quegli stessi atti possano confluire in un quadro indiziario più ampio. Il legislatore ha inteso porre tali atti al riparo dall’intento speculativo tipico del lottizzante, non già consentire in via assoluta la realizzazione della fattispecie attraverso una sequela di negozi diretti a obiettivi illeciti.

L’approdo è sostenuto da un richiamo alla giurisprudenza penale — Cass. pen., sez. III, n. 38632 del 2005 e n. 618 del 2012 — e a quella amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8420 del 2023). Sul piano dell’elemento soggettivo, il Collegio esclude che la buona fede dell’acquirente valga a paralizzare la sanzione: l’illecito è permanente e si trasferisce propter rem, come affermato da Consiglio di Stato, sez. II, n. 3196 del 2019.

Nel caso concreto il Tribunale ritiene provato l’intento edificatorio: il frazionamento è avvenuto in più momenti, i lotti hanno dimensioni inferiori a 1.000 mq (579 mq la particella 1899) e risultano inidonei a un razionale sfruttamento agricolo. La donazione non produce quindi alcun effetto sanante. Il primo motivo è respinto sul rilievo del carattere vincolato del provvedimento, che rende superflua la partecipazione procedimentale; il secondo è infondato nel merito. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *